Associazione finalizzata alla droga e fatto di lieve entità: no alla riqualificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 32968 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 non è configurabile quando il sodalizio, pur strumentale a cessioni che singolarmente presentino i caratteri dell’art. 73, comma 5, d.P.R. citato, esprima per l’attività complessivamente esercitata, la molteplicità degli episodi reiterati in un lungo arco di tempo e la predisposizione di un’idonea organizzazione con stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanza, una condotta partecipativa incompatibile con il carattere della lieve entità. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo che ricorra manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione. La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e tale percorso deve riflettersi nella motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del G.u.p., esclusa l’aggravante contestata e concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, revocando l’interdizione legale e sostituendola con l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto la sentenza appellata.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. citato, al riconoscimento del concorso negli acquisti di stupefacente di cui ai capi 9) e 19) e alla mancata riqualificazione dell’episodio di cui al capo 13) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha lamentato, in particolare, un travisamento della prova per invenzione, per avere la Corte territoriale richiamato un’intercettazione che assumeva inesistente nel compendio probatorio, e la valorizzazione della condotta posta in essere dopo la consumazione dei reati per dedurne il concorso.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattando congiuntamente i motivi, giudicati generici, reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, nonché versati in fatto, in quanto volti a sollecitare una diversa lettura di dati di fatto già apprezzati dai giudici di merito.

Quanto alle intercettazioni, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la loro interpretazione e valutazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in legittimità salvo manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione (Sez. IV n. 30040 del 23.05.2024; Sez. III n. 44938 del 05.10.2021). Nel caso concreto, la Corte di appello ha escluso la configurabilità della fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 con argomentazioni in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. IV n. 36658 del 25.09.2025), avendo evidenziato che l’approvvigionamento, in almeno tre occasioni, di quantitativi non trascurabili di cocaina non consente di qualificare i singoli episodi come fatti di lieve entità, avuto riguardo ai corrispettivi emersi dalle intercettazioni.

Del tutto infondato è risultato l’assunto dell’asserita “invenzione” di una nuova prova: l’affermata inesistenza nel compendio probatorio dell’intercettazione richiamata è smentita dalla sentenza di primo grado, che l’aveva testualmente richiamata riportandone il contenuto.

Le censure sulla insussistenza della prova del concorso negli episodi di cui ai capi 9) e 19) si risolvono in questioni di fatto, poiché propongono una diversa lettura delle intercettazioni rispetto a quella delle sentenze di merito, che hanno compiutamente esposto i dati comprovanti la responsabilità dell’imputato, individuato come primo responsabile del mancato pagamento di una fornitura e come soggetto cointeressato all’affare concluso, con assunzione del ruolo di collocatore dello stupefacente sul mercato.

Quanto al capo 13), la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018, secondo cui la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e riflettersi nella motivazione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti. I giudici di appello hanno adeguatamente mostrato di aver valutato i plurimi dati probatori, negando la lieve entità sulla base di elementi ritenuti maggiormente significativi, come la cessione di venti grammi di cocaina quale parte della maggiore quantità custodita presso l’abitazione dell’imputato e il mancato confezionamento in dosi, incompatibile con una destinazione al piccolo spaccio. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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