Ordinanza di archiviazione reclamabile al tribunale, non ricorribile in Cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 36937 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 non è ricorribile per cassazione. Avverso di essa è esperibile il reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso proposto a un giudice incompetente è qualificato dal giudice come reclamo e trasmesso al giudice competente, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il denunciante ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermo ha archiviato il procedimento penale. Il motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice disposto l’audizione dei testi indicati nell’atto di opposizione della difesa, né l’acquisizione di ulteriori documenti, senza fornire alcuna motivazione sul diniego.

La questione sottoposta alla Corte riguarda l’ammissibilità del ricorso: si tratta di stabilire quale sia il rimedio esperibile contro l’ordinanza di archiviazione dopo la riforma del 2017.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 410-bis cod. proc. pen., che disciplina la nullità del provvedimento di archiviazione. I commi 1 e 2 individuano le ipotesi in cui possono essere dichiarati nulli, rispettivamente, il decreto e l’ordinanza di archiviazione. Il comma 2, in particolare, stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

Il comma 3 indica il giudice cui indirizzare il reclamo: nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.

Da questa disciplina il Collegio trae la conseguenza che l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale monocratico, nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. A sostegno richiama Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371-01 e Sez. 5, Ordinanza n. 1070 dell’8/07/2025, Rv. 28904.

Il rimedio del reclamo al tribunale monocratico non è stato attivato dal ricorrente. Il ricorso va pertanto qualificato come reclamo e gli atti vanno trasmessi al giudice competente a decidere, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte e, se proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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