Bancarotta semplice: colpa grave e aggravamento del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 36936 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta di fallimento, ex art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall., la colpa grave non può essere desunta dal solo dato oggettivo del ritardo. Occorre accertare in concreto una consapevole omissione dell’imprenditore, ossia la piena rappresentazione dello stato di decozione e della possibilità di aggravare il dissesto. La fattispecie punisce il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa; l’aggravamento va provato, non presunto. Quanto al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. ricorre solo per una trasformazione radicale della fattispecie concreta che generi un effettivo pregiudizio difensivo, non per un mero scarto letterale tra contestazione e pronuncia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Asti nei confronti dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, per aggravamento del dissesto e bancarotta documentale semplice. All’imputato si contestava di aver omesso di richiedere il proprio fallimento, dichiarato solo nel giugno 2019, aggravando così la crisi già manifestatasi con la perdita del patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio 2016, e di aver tenuto i libri contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari.
Contro la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in punto di bancarotta documentale, e vizi motivazionali sull’elemento soggettivo del reato di aggravamento del dissesto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di integrazione delle motivazioni: quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione delle prove, esse formano un unico corpo decisionale e le eventuali lacune della sentenza d’appello possono essere colmate con la motivazione di primo grado (Sez. II n. 37295 del 2019; Sez. IV n. 15227 del 2008). Nel caso di specie la Corte territoriale aveva ripercorso e vagliato le censure, sicché il profilo è infondato.
Quanto al primo motivo, la lettura degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non prescinde dall’esegesi delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010: il mutamento del fatto rileva solo se determina una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio difensivo. Non basta il confronto letterale tra contestazione e sentenza. Nel caso concreto l’imputazione richiamava le scritture contabili obbligatorie, tra cui rientra il libro giornale, sicché non vi fu alcun pregiudizio. La Corte ribadisce inoltre, alla stregua degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l’obbligo personale dell’imprenditore alla regolare tenuta dei libri contabili.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama il principio per cui la colpa grave non è insita nel ritardo nella richiesta di fallimento, non potendosi ammettere alcuna presunzione in tal senso (Sez. V n. 18108 del 2018; Sez. V n. 38077 del 2015; Sez. V n. 43414 del 2013). La sentenza Zille chiarisce che il ritardo può dipendere da una vasta gamma di dinamiche gestionali, dall’assoluta noncuranza all’opinabile valutazione su mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. Il coefficiente soggettivo va quindi desunto in concreto, mediante la dimostrazione di una consapevole omissione.
La Corte territoriale ha rispettato tale criterio, provando la piena conoscenza dello stato di decozione attraverso le dichiarazioni del curatore e del consulente contabile, nonché il ruolo preminente dell’imputato. La colpa grave è stata individuata negli artifici contabili volti a impedire l’emersione del dissesto, in violazione del principio contabile OIC 23 della commessa completata, mediante improprie annotazioni di ricavi e sopravvalutazione delle rimanenze. Irrilevanti le deduzioni sulla scelta, suggerita dal commercialista, di omettere la fatturazione: l’imprenditore non può scaricare sui consulenti le proprie responsabilità gestorie. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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