Patteggiamento, sindacato sulla qualificazione giuridica limitato all’errore manifesto (Cass. pen. Sez. VII n. 37915 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il sindacato di legittimità esclusivamente sulla sussistenza di un errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Il Fatto
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 e all’art. 316-ter cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, disponendo altresì la confisca di una somma quale profitto del reato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, lamentando l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice di prime cure avrebbe affermato apoditticamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, senza adeguata motivazione, e un esame del fascicolo del pubblico ministero avrebbe imposto una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La disposizione, per espressa previsione dell’art. 1, comma 51, della legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti nei quali la richiesta sia stata avanzata dopo il 3 agosto 2017.
Il Collegio sottolinea che la giurisprudenza di legittimità interpreta la norma in senso restrittivo, per preservare la natura deflattiva e negoziale dell’istituto. Quanto al vizio di erronea qualificazione giuridica, il sindacato è circoscritto alla verifica che essa non costituisca il risultato di un errore manifesto, ravvisabile quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Su tale premessa, la Corte richiama i precedenti Sez. II n. 14377 del 31.03.2021 e Sez. IV n. 13749 del 23.03.2022, dai quali ricava che è inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione.
Nel caso concreto, la doglianza sulla qualificazione giuridica, presupposto dedotto per sollecitare una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., si esaurisce nella mera enunciazione della censura, senza alcuna effettiva prospettazione degli elementi che giustificherebbero un diverso inquadramento del fatto. Il ricorso è quindi inammissibile perché generico.
All’inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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