Prescrizione e speciale tenuità: la recidiva incide sul termine anche se subvalente (Cass. pen. Sez. 7 n. 15273 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, la circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base. Ai fini del calcolo della prescrizione è necessario tenere conto della recidiva, ove si configuri come circostanza aggravante a effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude l’incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 15/05/2025, confermava la condanna dell’imputato per il reato di ricettazione. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza: la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per una presunta difformità sulla data di commissione del reato; il difetto di motivazione in ordine alla prova della responsabilità; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto e la censura sulla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua articolata motivazione, ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. In ordine alla dedotta violazione del principio di correlazione, ha evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato come mero errore materiale la discrasia relativa al tempus commissi delicti, risolta già in primo grado senza compromettere i diritti della difesa.
Quanto alla prescrizione, la S.C. ha richiamato il principio per cui la speciale tenuità del fatto non integra un’autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può influire sul calcolo del termine prescrizionale, commisurato al massimo edittale della fattispecie base. Ha inoltre precisato che la recidiva, ove assuma i caratteri della circostanza aggravante a effetto speciale, deve essere considerata ai fini della prescrizione anche se ritenuta subvalente in sede di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., alla luce del disposto dell’art. 157, terzo comma, cod. pen.. A sostegno, sono state richiamate le pronunce Sez. 7, n. 39944 del 2022 e Sez. 4, n. 39439 del 2025.
Il secondo motivo è stato valutato come meramente riproduttivo di censure in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, la cui motivazione è risultata esente da vizi logici. Il terzo motivo è stato parimenti reputato infondato, atteso che la Corte d’appello ha congruamente escluso i presupposti per la particolare tenuità dell’offesa alla luce del valore dei beni e dei precedenti penali del ricorrente.
Da ultimo, la S.C. ha rammentato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione illogica o arbitraria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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