Possesso penalistico e legittimazione del capo cantiere a proporre querela (Cass. pen. Sez. IV n. 36956 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della persona offesa e del titolare del diritto di querela per il delitto di furto, il possesso tutelato dall’art. 624 cod. pen. non va inteso nell’accezione civilistica, ma in senso ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, anche costituitasi senza titolo o in modo clandestino. Esso non richiede immediatezza né relazione fisica attuale con il bene, essendo configurabile anche il possesso a distanza o solo virtuale, purché sussista la possibilità di signoreggiare la cosa. Ne deriva che persona offesa è il detentore e non il proprietario non detentore, sicché la legittimazione a proporre querela non presuppone poteri di rappresentanza del proprietario. La qualifica soggettiva del querelante, se non contestata nella sua relazione materiale con il bene, non inficia la validità della querela.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 18 gennaio 2024, ha riqualificato la condotta di furto contestata quanto a uno dei capi di imputazione, riconducendola al furto semplice aggravato ai sensi dell’art. 624 e dell’art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., con le generiche già riconosciute, e ha assolto il coimputato, confermando nel resto.

Il giudice di legittimità, in sede di annullamento, aveva ritenuto fondata la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, escludendo che il luogo del commesso reato costituisse privata dimora. La difesa ha quindi proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al riconosciuto diritto del querelante di proporre querela, assumendo la mancanza di prova tanto del potere diretto sulla res quanto della qualifica dichiarata di capo cantiere.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il querelante aveva presentato querela nella qualità di capo cantiere per la zona interessata e, in tale veste, godeva di propria autonoma legittimazione. Irrilevante è quindi il dedotto difetto di poteri di rappresentanza dell’ente, come correttamente precisato dalla Corte territoriale.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di possesso. La Corte ribadisce che esso non va inteso in senso civilistico, ma in un’accezione più ampia, comprensiva della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi anche al di fuori della diretta vigilanza del possessore civilistico e di chi abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore. La norma protegge infatti il possesso quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine, rilevante anche se costituitasi senza titolo o clandestinamente.

Da tale premessa discende che anche il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato e che il possessore in senso penalistico è persona offesa e titolare del diritto di querela. Il possesso penalistico non richiede immediatezza, a differenza di quello civilistico, né implica necessariamente una relazione fisica con il bene. È concepibile il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale, o anche solo virtuale, quando sussista effettiva possibilità di signoreggiare la cosa.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 40354 del 18 luglio 2013, che hanno ricondotto alla qualificata relazione di fatto il potere di custodire, gestire o alienare il bene, nonché Sez. IV n. 8094 del 29 gennaio 2014, Sez. V n. 55025 del 26 settembre 2016 e Sez. IV n. 7193 del 20 dicembre 2023. Da tali arresti consegue che non è necessario che il detentore abbia poteri di rappresentanza del proprietario, essendo la persona offesa il detentore e non il proprietario non detentore.

Quanto alla doglianza sulla mancata documentazione della qualifica di capo cantiere, la Corte la ritiene del tutto aspecifica: la difesa non ha contestato la relazione materiale del querelante con il luogo dell’azione predatoria, né le circostanze fattuali emergenti dalla denuncia, che proprio su tale relazione fondano la legittimazione contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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