Attenuanti generiche escluse per reiterata violazione della misura cautelare (Cass. pen. Sez. VII n. 8468 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito, nel valutare le circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. e i parametri dell’art. 133 cod. pen., esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi considerati preponderanti. A tal fine può assumere rilievo decisivo il comportamento dell’imputato di reiterata violazione della misura cautelare, significativo di personalità poco propensa al rispetto delle regole, mentre resta irrilevante l’assiduo uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di ricorso che si limiti a contestare tale valutazione è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16/11/2023, aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., respingendo la doglianza difensiva sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi ancora una volta dell’esclusione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen..

La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare se il percorso argomentativo del giudice di appello regga al sindacato di legittimità in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente si era limitato a reiterare la doglianza già formulata in appello, senza confrontarsi con gli argomenti sviluppati dal giudice di merito.

Nel merito, la Corte ha confermato la legittimità del diniego. La sentenza impugnata aveva evidenziato l’assenza di elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e, per converso, aveva valorizzato il comportamento dell’imputato, consistito nella reiterata violazione della misura cautelare applicata poco più di due settimane prima. Da tale condotta i giudici di appello avevano tratto il convincimento di una personalità particolarmente poco propensa al rispetto delle regole.

La Corte territoriale, secondo la Sezione, ha fatto buon governo dei principi consolidati in materia. Il primo è quello secondo cui, in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena non può mai essere presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 – 01).

Il secondo principio richiamato è quello per cui il giudice del merito esprime, sul punto, un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).

La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della mitigazione, la circostanza che l’imputato facesse assiduo uso di sostanze stupefacenti, non emergendo da essa alcun elemento utile a fondare il riconoscimento delle circostanze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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