Pene sostitutive giudice non delega all’imputato accertamenti idoneità domicilio (Cass. pen. Sez. II n. 9468 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può rigettare l’istanza di sostituzione fondandosi sulla mera carenza delle informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza del domicilio indicato. Ove non sia in grado di decidere immediatamente, egli deve sospendere il processo e dare incarico all’UEPE di verificare l’idoneità della sanzione invocata, attivando il sub-procedimento di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. In mancanza di tali atti, l’eventuale rigetto può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all’adozione dell’ordinanza di sospensione, non essendo configurabile alcun onere dell’imputato di produrre documentazione surrogatoria. La richiesta di applicazione delle pene sostitutive avanzata con motivi aggiunti in appello è rituale ove fondata sulla disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e sorretta da procura speciale.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per il reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza illecita, inflitta a tre soggetti a titolo di aumento in continuazione su fatti già giudicati. Nel giudizio di secondo grado, due degli imputati avevano chiesto l’applicazione della detenzione domiciliare quale sanzione sostitutiva, con motivi aggiunti e difensore munito di procura speciale.
La Corte di merito respingeva l’istanza ritenendo la documentazione prodotta insufficiente: pur a fronte di un programma stilato dall’UEPE in altro procedimento, non sarebbe stata accertata la tipologia abitativa del domicilio indicato né il titolo di disponibilità dello stesso. I ricorrenti censuravano il diniego per violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., lamentando che il giudice avrebbe dovuto disporre le opportune verifiche anziché addossare all’imputato un onere documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via sistematica prima le censure sull’affermazione di responsabilità, che risultano generiche e manifestamente infondate. Quanto al dolo di ricettazione, i ricorrenti si limitavano a giudicare congetturale un ragionamento basato su massime di esperienza, senza confrontarsi con la prospettazione accusatoria: l’avere commesso un furto con strappo utilizzando quel veicolo induce a ritenere che i correi ne conoscessero la provenienza illecita, essendo il mezzo non riferibile a persona a loro legata.
Diversamente, la censura relativa al diniego della sanzione sostitutiva è fondata. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 d.lgs. n. 150/2022, sottolineando che si tratta di un potere discrezionale subordinato a una delibazione positiva, anche sommaria, dei presupposti, e non di un obbligo automatico. Il comma 1 prevede che, se il giudice non è in grado di decidere immediatamente, sospenda il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni dall’UEPE o dalla polizia giudiziaria; il comma 2 scandisce tempi e adempimenti del sub-procedimento; il comma 3 consente, all’esito, di disporre la sostituzione o di rigettare la richiesta.
La Corte ribadisce che la richiesta in appello è ammissibile in forza della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, ove formulata al più tardi nell’udienza di discussione e con procura speciale, richiamando Sez. II n. 1995 del 2023. Il giudice di appello poteva respingere l’istanza per meritevolezza soggettiva o per inidoneità del domicilio, ma non per carenza delle informazioni necessarie, poiché in tal caso la legge impone di incaricare l’UEPE della verifica.
Sul punto richiama Sez. II n. 12635 del 2024, ove si è chiarito che, se le informazioni richieste non pervengono nel termine fissato, non sussiste alcun onere dell’imputato di produrre documentazione surrogatoria, potendo il rigetto fondarsi solo su elementi sopravvenuti. La Corte di merito, pur non ravvisando impedimenti soggettivi, ha lamentato una carenza informativa addossando all’imputato un onere estraneo alla lettera della legge e alla giurisprudenza. Ne segue l’annullamento con rinvio sul punto, per la rivalutazione dei presupposti e l’eventuale acquisizione di informazioni presso l’UEPE. Manifestamente infondata è invece la censura sulla prescrizione: l’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità non incide sul calcolo dei termini, che maturano in dieci anni.
Nota della Redazione
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