Inammissibili i ricorsi riproduttivi di censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36986 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal giudice di appello, quando il ricorrente ometta di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e si limiti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità. La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche fondata esclusivamente sulla incensuratezza dell’imputato è manifestamente infondata alla luce dell’art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen. Il trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato dal giudice di appello non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 04 febbraio 2025, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Napoli Nord del 23 maggio 2023. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati per estinzione dei reati per morte del reo e ha confermato nel resto la condanna degli altri tre, riconosciuti responsabili di reati fallimentari di cui agli artt. 110, 216 n. 1 e n. 2, 223, secondo comma, e 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942.

Avverso tale pronuncia i tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi comuni.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità dei motivi. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo dei ricorsi risultano inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal giudice di appello. I ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e si limitano a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.

Il quinto motivo, comune a tutti i ricorrenti, è parimenti inammissibile. La Corte rileva che il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato dal giudice di appello. La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, basata esclusivamente sulla incensuratezza degli imputati, risulta manifestamente infondata alla luce del disposto dell’art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., che preclude di assumere l’incensuratezza quale unico elemento giustificativo del riconoscimento.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Quanto alla parte civile, la Corte osserva che la memoria difensiva è pervenuta solo in data 30 settembre 2025 e dunque tardivamente. La stessa non ha svolto attività difensiva utilmente valutabile, cosicché non può pronunciarsi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali, in coerenza con il precedente Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875-01. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con nulla per le spese di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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