Bancarotta fraudolenta: fallimento condizione di punibilità, non elemento costitutivo (Cass. pen. Sez. VII n. 36972 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la dichiarazione di fallimento non costituisce elemento costitutivo del reato, ma mera condizione di punibilità. Non è pertanto necessario alcun nesso causale tra le distrazioni e il fallimento, poiché la fattispecie si perfeziona indipendentemente dall’evento fallimentare. Sul piano soggettivo è sufficiente la sussistenza del dolo generico, non richiedendosi il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che censuri la carenza dell’elemento oggettivo per assenza del predetto nesso causale e la rivalutazione delle fonti probatorie in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Trani, con sentenza del 10 gennaio 2022, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30/04/2024, ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo le attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante contestata e riducendo conseguentemente la pena.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’erronea applicazione della legge penale sull’elemento oggettivo, vizi motivazionali con richiesta di rivalutazione probatoria e la contestata sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale dell’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, respingendo la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe ravvisabile un vizio in ordine alla sussistenza del reato. Il Collegio rileva che il motivo è manifestamente infondato perché in diretto contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità.
Richiamando le Sezioni Unite n. 22474 del 31/03/2016, la Corte ribadisce che non occorre un nesso causale tra le operazioni di distrazione e la dichiarazione di fallimento. Quest’ultima non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ma opera quale mera condizione di punibilità.
Il principio è confermato dalle successive pronunce Sez. V n. 2899 del 2018 e Sez. V n. 22143 del 2022, che ne hanno ribadito la portata. Sul piano probatorio, il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione e la richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie non è consentita in sede di legittimità.
Quanto all’elemento soggettivo, il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato. La Corte, richiamando Sez. V n. 51715 del 05/11/2014, afferma che è sufficiente la sussistenza del dolo generico, non essendo richiesto un dolo specifico.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.