Bancarotta documentale generica e obbligo di vigilanza dell’imprenditore delegante (Cass. pen. Sez. I n. 41529 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., consiste nella volontaria tenuta irregolare delle scritture contabili ed è reato a dolo generico, che presuppone l’accertamento sui libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. Diversamente, la fattispecie cd. specifica di distruzione, sottrazione od omessa tenuta dei libri è connotata dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. L’affidamento della contabilità a un consulente dotato di specifiche competenze tecniche non esime l’imprenditore dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività del delegato, operando la presunzione, superabile solo con rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna dell’imputato, amministratore unico di una s.r.l. dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con pena di due anni di reclusione e risarcimento dei danni in favore della curatela.
La sentenza rescindente aveva accolto un motivo di ricorso dell’imputato in relazione al solo reato di bancarotta documentale, reputando contraddittoria la motivazione della prima pronuncia di appello, che aveva delineato le differenze tra le due forme di bancarotta senza chiarire la qualificazione della condotta e il criterio di imputazione soggettiva. Il giudice del rinvio riteneva definitivamente accertata la bancarotta per distrazione e giustificava la sussistenza di quella documentale nella forma generica. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, più volte affermata, tra le due fattispecie alternative racchiuse nell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. La fattispecie cd. specifica incrimina condotte che, salvo la falsificazione, si traducono nella procurata impossibilità per gli organi fallimentari di accedere all’apparato contabile; l’omessa tenuta va intesa come mancata istituzione del libro, non come omessa scritturazione di un supporto esistente. Quest’ultima condotta ricade nella fattispecie cd. generale.
Ne deriva la diversità dell’elemento soggettivo. La bancarotta documentale cd. specifica è connotata dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, trattandosi di fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari. La fraudolenta tenuta delle scritture integra invece un reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri rinvenuti ed esaminati.
La Corte ritiene che il giudice del rinvio si sia attenuto al dictum rescindente, qualificando la condotta come bancarotta documentale generica, con motivazione priva di illogicità. In particolare, la nomina di un consulente dotato di specifiche competenze tecniche non esclude la responsabilità del titolare dell’impresa, sussistendo un obbligo di vigilanza sull’attività del delegato e la presunzione, non vinta da prova contraria, che i dati contabili siano stati trascritti secondo le sue indicazioni.
Quanto alle doglianze sulla bancarotta per distrazione, la Corte le dichiara non esaminabili: la sentenza rescindente aveva riscontrato il vizio di motivazione solo per il reato documentale, reputando assorbito l’altro motivo. La decisione di merito su quel reato è pertanto coperta dal giudicato interno. Il ricorso è quindi infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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