Trattazione cartolare in appello e aggravante del rilevante danno nel tentativo (Cass. pen. Sez. II n. 37082 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di discussione orale nel giudizio di appello, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, è soggetta al termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e va formulata con le modalità di trasmissione previste dalla legge. Grava sulla parte che deduca la tempestività della richiesta l’onere di allegare i relativi documenti, senza i quali non è possibile superare la valutazione del giudice di merito che abbia disposto la trattazione cartolare. La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è configurabile anche nel delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso forniscano concrete e univoche indicazioni sull’entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l’azione fosse stata portata a compimento.
Il Fatto
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 2316 del 05/12/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata nei confronti dell’imputato per i reati, in forma tentata, di sostituzione di persona e uso di atto falso. L’uomo si era presentato presso la sede di una società con un furgone munito di targa contraffatta, fingendosi autista di una ditta di trasporti per farsi consegnare dei colli di merce, con l’aggravante del rilevante valore. Il fatto risale al 17 giugno 2019.
Avverso la sentenza e l’ordinanza emessa in pari data il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: la conferma della trattazione cartolare, nonostante l’asserita tempestività della richiesta di discussione orale e del deposito di un’istanza di differimento per legittimo impedimento, e l’erronea affermazione dell’aggravante del rilevante valore, mai percepito dall’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito il quadro normativo applicabile. Poiché l’atto di appello era stato depositato il 06/09/2023, la disciplina era quella prevista dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024: per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni del d.l. n. 137/2020, tra cui l’art. 23-bis, comma 1, che prevede la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti, salvo richiesta di discussione orale.
Secondo tale disciplina, la richiesta deve essere formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e trasmessa alla cancelleria con i canali previsti dalla legge. La difesa sosteneva la tempestività della propria istanza, depositata a mezzo p.e.c.
La Corte ha però rilevato che non risultavano allegati al ricorso i documenti cui la difesa faceva riferimento e che, dall’esame dell’incarto processuale — accessibile al Giudice di legittimità in virtù del vizio processuale dedotto, secondo il principio di Sez. U. n. 42792 del 2001 — non risultavano agli atti né le istanze di discussione orale né alcuna richiesta di differimento per legittimo impedimento. L’assenza di documentazione impediva pertanto di superare quanto affermato dalla Corte d’appello, che aveva confermato la trattazione cartolare per l’inidoneità della documentazione a dimostrare la tempestività della richiesta. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando le modalità del fatto siano idonee a fornire concrete e univoche indicazioni sull’entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l’azione fosse stata portata a compimento. La sentenza impugnata aveva adeguatamente argomentato sulla consapevolezza dell’imputato riguardo al danno ingente, valorizzando le particolari e mirate modalità dell’azione. La motivazione è stata ritenuta conforme al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con il richiamo a precedenti in materia di truffa tentata. Il ricorso è stato dichiarato nel suo complesso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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