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La revoca della patente è sanzione amministrativa accessoria non disponibile dalle parti (Cass. pen. Sez. IV n. 12347 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada per il conducente che provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro costituisce sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, con la conseguenza che la sua applicazione non è nella disponibilità delle parti. A seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la clausola dell’accordo di patteggiamento che determini contenuto o durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta. La sentenza emessa dopo la chiusura del dibattimento ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. è inquadrabile nel novero delle sentenze di applicazione pena ed è assoggettata ai limiti di deducibilità di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicché il motivo relativo al diniego della messa alla prova è inammissibile.

Il Fatto

L’imputato, rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada per circolazione in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e per aver provocato un incidente stradale, aveva formulato richiesta di applicazione della pena con sostituzione della detenzione domiciliare e sospensione della patente, escludendo la revoca. Il Tribunale aveva ritenuto inficiata l’intera richiesta per l’impossibilità normativa di escludere la revoca e, all’esito del dibattimento, lo aveva condannato applicando la sanzione amministrativa accessoria della revoca. La Corte di appello, in parziale riforma, accoglieva la richiesta di patteggiamento riformulata, applicando la revoca della patente, e rigettava l’istanza di messa alla prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21369 del 2019 secondo cui la scelta del rito alternativo implica la consapevole accettazione del peculiare regime d’impugnazione, anche con riferimento ai punti della sentenza ragionevolmente prevedibili, come l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Ha inoltre ribadito la natura di sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della revoca della patente, affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale, chiarendo che tali sanzioni assolvono una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato e restano estranee al sistema penale.

In particolare, la Corte ha precisato che, anche dopo la modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150/2022 — che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata — la clausola che determini contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. Ha escluso altresì la violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi aver riguardo, per la verifica del rispetto del principio, alla sola pena finale applicata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al diniego della messa alla prova, in quanto il ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non includono il vizio di motivazione. Ha comunque verificato la correttezza del diniego, evidenziando che l’ammissione alla messa alla prova è subordinata, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., alla duplice condizione dell’idoneità del programma e della prognosi favorevole sull’astensione da futuri reati, prognosi insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato i tre precedenti specifici e l’estrema gravità della condotta, caratterizzata dall’elevatissimo tasso alcolemico e dalla causazione dell’incidente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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