Diritto all’interprete non automatico per il solo status di straniero (Cass. pen. Sez. VII n. 37076 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto indefettibile dell’accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. Il giudice di legittimità è pertanto chiamato a verificare la sola congruità logica della motivazione che esclude tale incapacità, sulla base di elementi fattuali concludenti. È inammissibile, perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il ricorso che riproponga la medesima doglianza senza confrontarsi con il percorso argomentativo già svolto.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Milano, emessa il 15 aprile 2025. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, in punto di conoscenza della lingua italiana. Il ricorrente assumeva che gli avvisi ex artt. 349, 369 e 369-bis cod. proc. pen. fossero stati emessi senza l’assistenza di un interprete, così pregiudicando l’esercizio dei diritti di difesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso riproduce profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti. La doglianza non si confronta con le ragioni già espresse nel giudizio di merito e si limita a riproporre l’eccezione.
La Corte ha ricostruito gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata. L’imputato aveva aperto una partita i.v.a. il 2 maggio 2007 e, quale titolare di una ditta individuale, si interfacciava quotidianamente con clienti e fornitori: circostanza valutata tenendo conto che il controllo fiscale è avvenuto il 5 luglio 2019. Inoltre, invitato dai militari della G.d.F. a esibire la documentazione contabile, aveva mostrato i registri i.v.a. acquisti e vendite per gli anni richiesti e alcune fatture emesse tra il 2014 e il 2017.
Il giudice di merito ha rimarcato un ulteriore elemento: il ricorrente si era recato presso gli uffici del reparto della G.d.F. dichiarando le proprie generalità, il domicilio presso la propria residenza, qualificandosi come imprenditore, lasciando un recapito telefonico e riservandosi di nominare un difensore di fiducia. Tutto ciò era avvenuto in lingua italiana, senza l’ausilio di un interprete.
Su tali basi la Corte ha ritenuto la motivazione logica ed esauriente, aderente al principio per cui il diritto all’assistenza all’interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l’accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. II n. 30379 del 19.06.2018, Khadraoui, Rv. 273246-01). Nella specie la capacità di comprensione è smentita dagli elementi fattuali indicati.
La Sezione ha escluso, infine, che potessero trovare accoglimento le istanze di trattazione orale e di differimento dell’udienza, stante il rito in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. All’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), sono conseguite la condanna alle spese e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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