Prova dell’associazione per delinquere desumibile dai reati-fine e dalle loro modalità esecutive (Cass. pen. Sez. II n. 37083 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune. È consentito al giudice dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio dalla commissione dei reati-fine e dalle loro modalità esecutive, poiché attraverso di essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione. Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione relativo alla misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della stessa.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la condanna di più imputati per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., ritenendo sussistente un’organizzazione criminale dedita a delitti contro il patrimonio — rapine e furti ai danni di autotrasportatori, furti di autovetture, ricettazioni e riciclaggi — operante nel territorio di Bari tra il febbraio e il luglio 2021.
Alcuni ricorrenti sono stati ritenuti inseriti nel sodalizio con ruoli organizzativi, altri quali partecipi, con condanna anche per i reati-fine. Un ulteriore ricorrente, non organico all’associazione, è stato ritenuto responsabile di riciclaggio. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
Sui motivi concernenti la sussistenza del reato associativo, la Corte rileva la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza delle censure. Richiama il principio per cui, pur nell’autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, è consentito al giudice dedurre la prova del sodalizio dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive.
Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi: luoghi di ritrovo abituali prima dei reati, schede telefoniche anonime prontamente sostituite, ricetrasmittenti, auto “pulite”, linguaggio criptico e una cassa comune. A ciò si aggiungeva la realizzazione, in un arco temporale di diversi mesi, di una serie cospicua di reati con le stesse modalità operative e ripetitive, indice di una pianificazione organizzata non transitoria.
La tesi difensiva del mero concorso di persone nel reato, estemporaneamente realizzatosi, è ritenuta priva di aderenza ai dati processuali. La decisione è immune da vizi logico-giuridici: nell’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato l’accordo è occasionale e limitato, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione presentano i requisiti della stabilità del vincolo e dell’indeterminatezza del programma criminoso.
Quanto all’eccezione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici, la Corte ribadisce che grava sulla parte l’onere di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e di chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario, illustrando la “prova di resistenza”. La prova della responsabilità si era fondata su altri elementi — servizi di osservazione, dichiarazioni delle vittime, confessioni di coimputati, geo-localizzazioni, videoriprese e intercettazioni — rispetto ai quali il ricorso non si confronta.
Sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla recidiva, la Corte richiama il principio per cui il giudice deve verificarne in concreto la sintomaticità della riprovevolezza e della pericolosità, oltre il mero riscontro formale dei precedenti. Nel caso di specie la Corte di appello aveva analizzato l’evoluzione dei precedenti e la loro ingravescenza, evidenziando la rinnovata capacità criminale dei ricorrenti.
Infine, per i ricorrenti che in appello avevano concordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è dichiarato inammissibile: il negozio processuale liberamente stipulato non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata. La Corte rigetta i ricorsi infondati e dichiara inammissibili gli altri, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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