Indigenza assoluta agli arresti domiciliari e autorizzazione al lavoro (Cass. pen. Sez. VI n. 37219 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, annulla l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa è inammissibile per genericità quando omette qualsiasi confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Il presupposto dell’assoluta indigenza, richiesto dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., va escluso sulla base delle disponibilità patrimoniali del nucleo familiare, anche se accertate con nota di polizia risalente nel tempo, se non risulta la dismissione dei beni. Il giudice che abbia plausibilmente ritenuto la non conferenza della documentazione difensiva non è tenuto a ulteriore ponderazione. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato dal Tribunale di Trani, con ordinanza del 20 gennaio 2025, ad allontanarsi dal luogo di detenzione per svolgere attività lavorativa. Su appello del pubblico ministero, proposto ai sensi dell’art. 310, cod. proc. pen., il Tribunale di Bari, con ordinanza del 10 aprile 2025, aveva annullato quel provvedimento.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione dei presupposti ai quali la giurisprudenza subordina l’autorizzazione all’attività lavorativa. Egli ha in particolare sostenuto che il Tribunale sarebbe acriticamente aderito alle considerazioni dell’appellante pubblico ministero, fondate su una nota di polizia risalente a circa un anno e mezzo prima, senza considerare il mutamento del quadro indiziario e cautelare intervenuto nel frattempo e documentato dal provvedimento annullato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e privo di qualsiasi fondamento. La Corte ha verificato il contenuto del motivo alla luce della motivazione dell’ordinanza impugnata e della giurisprudenza sull’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., al cui interno si colloca il requisito dell’assoluta indigenza.
Quanto al primo profilo, il ricorso elude ogni confronto con la motivazione del Tribunale e con gli elementi di fatto che quella motivazione ha posto a fondamento dell’esclusione del presupposto normativo. Il giudice di merito aveva valorizzato una nota di polizia risalente al 2023, dalla quale emergeva l’esercizio, da parte del coniuge del ricorrente, dell’attività di dottore commercialista e la titolarità, da parte dell’uno e dell’altra, di numerosi beni immobili e di svariati autoveicoli, comprese diverse automobili di lusso, che non risultano essere stati dismessi.
Né la Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa considerazione della documentazione difensiva: il Tribunale aveva invece rilevato, con indiscutibile plausibilità logica, la totale non conferenza di quella produzione documentale, trattandosi di alcune mail dal contenuto generico.
Il ricorso è risultato generico anche sotto un secondo e autonomo profilo, valorizzato dal Tribunale per annullare l’autorizzazione all’attività lavorativa: l’elusione, per effetto di quella autorizzazione, delle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale aveva evidenziato che il luogo di lavoro consentiva all’indagato contatti di fatto incontrollabili con terze persone, sia per via telematica sia in presenza, e proprio nel luogo dove egli incontrava i propri sodali per le consegne delle partite di droga.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000. La somma è stata fissata in tremila euro, considerata la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Nota della Redazione
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