Esclusione parte civile non abnorme se azione risarcitoria resta in sede civile (Cass. pen. Sez. V n. 22048 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiara inammissibile la costituzione di parte civile per difetto di specificità delle ragioni della domanda. Il provvedimento è adottato nell’esercizio di un potere che l’ordinamento attribuisce al giudice, ai sensi degli artt. 78, 79, 80 e 81 cod. proc. pen., e non determina alcuna stasi processuale priva di rimedi, poiché l’azione risarcitoria può essere esercitata in sede civile. La verifica dell’abnormità funzionale va condotta su base sistemica e non circoscritta agli effetti diretti dell’atto. Il mero profilo di illegittimità della decisione non integra la categoria dell’abnormità, che resta confinata alle ipotesi di sviamento della funzione giurisdizionale, al di là di ogni ragionevole limite.

Il Fatto

Nel procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. il Ministero dell’interno aveva avanzato costituzione di parte civile, quale soggetto portatore degli interessi collettivi alla sicurezza e alla legalità dei rapporti tra consociati. Con ordinanza del 19 gennaio 2026 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile quella costituzione, ravvisando la mancata indicazione della posizione soggettiva lesa e delle conseguenze pregiudizievoli meritevoli di ristoro.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 75, 74, 78 lett. d), 417 e 419 cod. proc. pen., oltre all’abnormità strutturale del provvedimento. Con un secondo motivo ha censurato la contraddittorietà della decisione, che aveva invece ammesso la costituzione della Provincia di Lecce. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla categoria dogmatica dell’abnormità, di creazione giurisprudenziale, ricordando come essa sia nata per rimediare a comportamenti dell’organo giudicante espressivi di uno sviamento della funzione giurisdizionale. Richiamando Sez. U n. 25957 del 2009, la sentenza ribadisce che l’abnormità non è un vizio dell’atto in sé, ma una deviazione dal modello legale che si colloca al di là del perimetro riconosciuto dall’ordinamento.

Il Collegio sottolinea il carattere eccezionale della categoria, che deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione. Da ciò deriva che la nozione non può essere estesa a situazioni di mera illegittimità. Seguendo Sez. U n. 42603 del 2023, l’abnormità funzionale è ravvisabile solo quando il sistema non consenta di individuare altre vie per rimediare all’esercizio di un potere non regolato.

La Corte ricorda poi che l’ordinanza di esclusione della parte civile non è impugnabile: il danneggiato estromesso perde la qualità di parte e può far valere la propria pretesa in sede civile, come previsto dall’art. 88, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento non ha contenuto decisorio e non pregiudica l’azione risarcitoria.

Poiché il Tribunale ha esercitato un potere espressamente attribuito dall’ordinamento, deve escludersi l’abnormità strutturale. L’epilogo valutativo del giudice di merito, in quanto espressione di un giudizio di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente, del resto, ha dedotto esclusivamente un profilo di illegittimità della decisione, sostenendo la rispondenza dell’atto ai canoni fissati da Sez. U n. 38481 del 2023, senza allegare ragioni idonee a fondare quella stasi funzionale che renderebbe imprescindibile la tutela nel processo penale. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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