Sequestro preventivo, traduzione non dovuta e competenza EPPO (Cass. pen. Sez. III n. 20729 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro preventivo non è compreso tra gli atti per i quali l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. impone la traduzione scritta in lingua comprensibile all’indagato alloglotta, cosicché la sua omessa traduzione non produce alcuna conseguenza giuridica, non incide sulla decorrenza del termine per proporre riesame e non lede il diritto di difesa, essendo assicurata la possibilità di assistenza gratuita dell’interprete nei colloqui con il difensore. L’eventuale violazione dei criteri di attribuzione degli affari alla Procura europea non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie, perché quella disciplina riguarda i rapporti interni tra organi inquirenti. In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la deduzione del vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 19 settembre 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca dei conti correnti bancari di varie società ritenute a lei riconducibili. Il provvedimento era stato emesso in relazione a reati tributari e di autoriciclaggio contestati alla ricorrente, indicata come amministratrice di fatto di più società ritenute prive di reale operatività.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Il ricorso investe, tra l’altro, la mancata traduzione del decreto di sequestro, l’incompetenza territoriale del Tribunale, l’attribuzione delle indagini alla Procura europea, l’inutilizzabilità di atti di indagine, la tenuta degli indizi di responsabilità e la proporzionalità del vincolo. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Sul primo motivo osserva che l’art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui deve disporsi la traduzione scritta. L’elenco tassativo del comma 2 comprende l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. La mancata inclusione del decreto di sequestro è indice della volontà di non farne discendere alcuna conseguenza, neppure sul decorso del termine per impugnare.
Nessuna lesione del diritto di difesa o del giusto processo deriva da tale omissione, perché la salvaguardia di quei diritti è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l’assistenza di un interprete nei colloqui con il difensore. La Corte esclude anche un pregiudizio dominicale ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, poiché il provvedimento cautelare appone un vincolo senza effetto espropriativo. Gli argomenti del Tribunale sulla conoscenza della lingua italiana e sull’assenza di pregiudizio non sono manifestamente illogici e non sono sindacabili nel giudizio di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene corretta l’individuazione della competenza per il luogo di accertamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di società ritenute destrutturate e prive di reale operatività, con conseguente irrilevanza della sede delle emittenti. Sul terzo motivo chiarisce che l’art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 lascia ferme le regole ordinarie sulla competenza del giudice nazionale: la disciplina dei Procuratori europei delegati opera nei rapporti interni tra le Procure e non incide sulla competenza territoriale.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente illustrato l’incidenza degli assunti atti inutilizzabili sul compendio indiziario, secondo la prova di resistenza. Il quinto motivo è inammissibile perché, in tema di misure cautelari reali, l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. preclude la deduzione del vizio di motivazione, salvo che l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza. Analogamente inammissibili, per novità o genericità, il sesto e il settimo motivo, non essendo stati indicati i concorrenti né il profitto effettivamente riconducibile alla ricorrente. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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