Congelamento UE e sindacato sulla buona fede del terzo (Cass. pen. Sez. II n. 35588 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione in Italia di un certificato di congelamento emesso da autorità giudiziaria di altro Stato membro, la preclusione posta dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 35 del 2016 non è generalizzata, ma circoscritta alle sole ragioni fondative della misura patrimoniale. Il divieto di contestare i motivi di merito davanti al giudice dello Stato di esecuzione va interpretato restrittivamente, perché comprime il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Resta pertanto devoluta alla cognizione del giudice nazionale la valutazione della buona fede del terzo che intrattenga un rapporto di disponibilità con il bene, come conferma l’art. 11 della Decisione quadro 2003/577/GAI. È invece inammissibile la censura che investa la Corte di legittimità di un’indagine di merito, quando la motivazione del giudice dell’impugnazione sia ampia e immune da vizi logici.
Il Fatto
Un’autovettura era stata sottoposta a certificato di congelamento emesso dall’autorità giudiziaria francese ed eseguito in Roma. Il ricorrente ne chiedeva la restituzione, assumendo di averla acquistata in buona fede da un soggetto ritenuto partecipe di un’associazione dedita al riciclaggio. Il G.i.p. respingeva l’istanza di dissequestro.
Il Tribunale di Roma rigettava l’appello, con ordinanza depositata in cancelleria. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza del giudice dello Stato di esecuzione a valutare il merito del provvedimento ablativo straniero e, in via subordinata, l’omessa valutazione degli indici di buona fede soggettiva al momento dell’acquisto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Preliminarmente ritiene corretto il riferimento, quanto alla legge regolatrice ratione temporis, al d.lgs. n. 35 del 2016: il successivo d.lgs. n. 203 del 2023 è entrato in vigore dopo la ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria italiana, del certificato di congelamento.
Su questa base il primo motivo è manifestamente infondato. L’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 35 del 2016 preclude la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
La Corte sottolinea come la preclusione non sia generalizzata, ma circoscritta alle ragioni fondative del provvedimento. Poiché tale delimitazione comprime il diritto di difesa in giudizio, essa va interpretata restrittivamente: la norma non vieta qualsiasi contestazione, ma soltanto quelle relative al rapporto pertinenziale del bene con il reato o i reati ipotizzati.
Ne consegue che la decisione impugnata è ineccepibile. È ammesso devolvere al giudice dello Stato di esecuzione la valutazione della buona o mala fede del terzo che intrattenga un rapporto di disponibilità con la cosa. A conferma soccorre l’art. 11 della Decisione quadro 2003/577/GAI, che impone di assicurare la tutela dei terzi in buona fede, indifferentemente, da parte dello Stato di emissione o di esecuzione.
Il secondo motivo è totalmente inammissibile. Il ricorrente, pur avendolo introdotto in via subordinata, pretende di investire la Corte di legittimità della medesima indagine di merito che assumeva preclusa ai giudici precedenti. Esula dai poteri del Collegio valutare i legami familiari e personali con gli altri soggetti coinvolti, la congruità del prezzo pagato per l’autovettura e gli indizi circa l’utilizzo del veicolo nelle attività illecite. La motivazione del Tribunale è ampia e immune da vizi logici.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.