Testimoni di polizia giudiziaria e comportamenti concludenti nella ricettazione (Cass. pen. Sez. II n. 37227 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, il giudice di legittimità può fondare il giudizio di responsabilità non soltanto sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, ma anche sui comportamenti concludenti direttamente osservati dagli investigatori durante il sopralluogo e sul successivo contegno dell’indagato. La chiamata in correità o la testimonianza indiretta degli operatori non esaurisce il materiale probatorio: la denominazione dell’esercizio commerciale, la piena contezza dell’indagato dei dati contabili e di magazzino, nonché il mancato assolvimento dell’onere di giustificare il possesso dei beni costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti. In sede di legittimità, la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, se fondendosi in un risultato organico, non è censurabile quando il percorso argomentativo risulta congruo e non manifestamente illogico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Messina, con sentenza del 4 dicembre 2023, per il reato di ricettazione di articoli di bigiotteria di provenienza delittuosa. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22/11/2024, ha confermato integralmente la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria, i quali avrebbero riferito al dibattimento dichiarazioni apprese da terzi e dall’imputato, in violazione degli art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e 64 cod. proc. pen. Con il secondo motivo ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta provenienza illecita della merce sequestrata, contestando la mancanza di atti che documentassero gli accertamenti degli investigatori.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi complessivamente infondati. Ha richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei casi di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado, fondendosi, si integrano a vicenda e confluiscono in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione (richiamate Sez. II n. 1309 del 22/11/1993 e Sez. III n. 13926 del 1/12/2011).

Quanto alla sussistenza oggettiva del reato, la Corte ha rilevato che dalla sentenza di primo grado emerge che la persona offesa, nel corso della deposizione dibattimentale, aveva riconosciuto parte della merce ritrovata come quella asportatale. All’atto del sequestro alcuni monili presentavano ancora la targhetta con il marchio SIKE, uno di quelli indicati dalla vittima come apposto in parte dei gioielli oggetto della rapina. Inoltre, non era stata fornita alcuna giustificazione in ordine al possesso dei beni ritrovati, né era stata prodotta documentazione fiscale attestante l’acquisto.

Sul secondo profilo — la riconducibilità del reato alla persona dell’imputato — la Corte ha ritenuto superata l’eccezione di inutilizzabilità. Il testimone di polizia giudiziaria aveva riferito che al momento del sopralluogo l’imputato era assente, ma, chiamato dalla figlia, era giunto poco dopo sul luogo e aveva seguito tutte le fasi del sequestro, risultando edotto di ogni dato contabile e di magazzino dell’esercizio commerciale. Non si tratta, ha precisato la Corte, di dichiarazioni illegittimamente riferite al dibattimento dagli operatori, ma di comportamenti concludenti direttamente osservati dagli investigatori.

Tali comportamenti, unitamente alla denominazione dell’esercizio commerciale, hanno consentito ai giudici di merito di ritenere, con giudizio non manifestamente illogico, che l’attività di indagine avesse individuato il ricorrente come responsabile della ricettazione. Il ricorso non dà contezza di tali circostanze, sicché l’eccezione di inutilizzabilità poggia su dati di fatto incompleti e fuorvianti. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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