Ricorso inammissibile se riproduce i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3302 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico ma solo apparente, il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione di una censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dal giudice di merito, omettendo così la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il sindacato di legittimità non si estende alla valutazione discrezionale che il giudice di merito compie in ordine alla prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, quando tale giudizio non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretto da sufficiente motivazione. È sufficiente, a tal fine, che il giudice abbia ritenuto l’equivalenza la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, dei delitti di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e di furto pluriaggravato. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 05/04/2024, ha confermato la pronuncia di condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo, di violazione di legge e vizio di motivazione, per l’omesso riconoscimento della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; il secondo, di vizio motivazionale, per assenza di prove sufficienti sulla condanna per il furto; il terzo, di carenza di motivazione, sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e sulla giustificazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, rilevando che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. I motivi non sono specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Sul punto il Collegio richiama un consolidato orientamento di legittimità: Sez. II n. 42046 del 17/07/2019; Sez. III n. 44882 del 18/07/2014; Sez. VI n. 20377 dell’11/03/2009. Il principio è che la mera riproposizione di censure già esaminate non integra un motivo di ricorso idoneo al vaglio di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che il giudizio sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. A tal fine richiama Sez. Un. n. 10713 del 25/02/2010, secondo cui è sufficiente che il giudice abbia ritenuto l’equivalenza la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Il Collegio rileva che le conclusioni del giudice di merito sono fondate sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato e, pertanto, incensurabili. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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