Sicurezza sul lavoro in piena pandemia: per la Cassazione il rischio Covid esclude la particolare tenuità del fatto (sent. 38774/2025)
Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 19 novembre 2025 (dep. 1 dicembre 2025), n. 38774 (Pres. Liberati, Rel. Galanti) – R.G. 24207/2025
I fatti
Il Tribunale di Prato condanna un imputato per violazioni continuate in materia di igiene nei luoghi di lavoro (artt. 64-68 d. lgs. 81/2008), commesse l’11 giugno 2020 — in piena emergenza sanitaria da Covid-19. L’imputato ricorre per cassazione con due motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.
Il rigetto del primo motivo: la tenuità va valutata nel contesto concreto
La Cassazione ripercorre la struttura dell’art. 131-bis c.p.: oltre allo sbarramento edittale, la norma richiede — congiuntamente, non alternativamente — la particolare tenuità dell’offesa (valutata sulla base delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.) e la non abitualità del comportamento. Richiamando le Sezioni Unite (Tushaj, 2016; Dabo, 2020), ribadisce che non esiste un’offesa tenue “in astratto”: è la manifestazione concreta del reato a segnarne il disvalore.
«Non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore.»
Nel caso concreto, il Tribunale aveva escluso la tenuità perché la carenza igienica riscontrata avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, proprio nel momento in cui la diffusione della pandemia imponeva cautele rafforzate. Per la Cassazione questa motivazione — che valorizza in negativo uno degli indici-criteri dell’art. 133 c.p., ossia le modalità della condotta nel contesto specifico — non è manifestamente illogica, e il motivo va perciò rigettato.
L’accoglimento del secondo motivo: l’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale
Diverso l’esito sul secondo motivo. A fronte di una richiesta esplicita di sospensione condizionale della pena, formulata nel giudizio di merito, la sentenza del Tribunale di Prato non ne fa parola: nessuna concessione, nessun diniego motivato, nessuna traccia di una motivazione anche solo implicita. Si tratta di un’omissione pura e semplice, che la Cassazione qualifica come vizio motivazionale autonomo — distinto dalla fondatezza o meno della richiesta nel merito.
L’esito
La sentenza viene annullata con rinvio, ma solo limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, che il Tribunale di Prato dovrà riesaminare in diversa composizione. Il ricorso è rigettato nel resto e, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., l’accertamento della responsabilità penale diventa irrevocabile.
Perché questa decisione conta, in pratica
Due indicazioni operative. La prima, per chi si difende da contestazioni in materia di sicurezza sul lavoro: il contesto emergenziale in cui la violazione si colloca — qui la pandemia — può essere legittimamente usato dal giudice per escludere la particolare tenuità del fatto, anche a fronte di una condotta che in altre circostanze potrebbe apparire di minor rilievo. La seconda, di tecnica processuale generale: ogni richiesta esplicita formulata nel giudizio di merito (sospensione condizionale, pene sostitutive, benefici) deve ricevere una risposta, anche implicita ma riconoscibile. Se manca del tutto, è un motivo di ricorso autonomo e solido, indipendente dalla tenuta della condanna nel merito.