Appello, elezione di domicilio non richiamata nell’atto: inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 37328 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, l’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di appello, a pena di inammissibilità, è assolto anche mediante il semplice richiamo contenuto nell’atto medesimo, purché chiaro, specifico e inequivoco, tale da consentire l’immediata individuazione dell’atto nel fascicolo processuale. L’indicazione del domicilio eletta riportata nell’intestazione della sentenza impugnata non soddisfa tale onere, perché non proviene da chi è in grado di garantirne l’attualità ai fini della notificazione del decreto di citazione. Ne deriva che il motivo che pretenda di equiparare l’onere di allegazione alla mera menzione contenuta nel provvedimento impugnato è manifestamente infondato.
Il Fatto
La difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza di condanna di primo grado. L’inammissibilità era stata pronunciata per il mancato deposito, insieme all’impugnazione, di una dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato successiva alla pronuncia della sentenza.
Con unico motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e sostiene che lo scopo della norma, consistente nel garantire la regolare vocatio in ius, sarebbe stato raggiunto mediante il deposito della procura speciale per il rito abbreviato, contenente esplicita elezione di domicilio, circostanza menzionata nell’intestazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte muove dal principio espresso da Sez. Un. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, che la difesa richiama a proprio favore, ma ne trae conclusioni opposte a quelle propugnate.
Le Sezioni Unite, ricorda il Collegio, hanno chiarito che l’imputato presente al processo di primo grado — presenza assicurata per equipollente, nel caso in esame, dalla rappresentanza ex lege del difensore munito di mandato per il giudizio abbreviato — può assolvere l’onere dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche allegando, o facendo esplicito e completo riferimento nell’atto di appello, a un’elezione o dichiarazione di domicilio anteriore alla sentenza di primo grado. Non essendo necessaria, per costui, la verifica della volontà di impugnare, essendo essa presunta, la mera esigenza di agevolare la citazione dell’appellante può essere soddisfatta attraverso il deposito o l’allegazione di un’elezione anteriore.
Il richiamo, tuttavia, deve essere chiaro, specifico e inequivoco, tale da permettere, senza indagini, di individuare l’atto con immediatezza nel fascicolo, così da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione e da salvaguardare le esigenze di celerità e certezza sottese alla norma. Il Collegio richiama, in questa linea, Sez. 2 n. 13714 del 08.03.2024, Sez. 3 n. 43835 del 12.10.2023 e Sez. 3 n. 34328 del 04.06.2024.
Su tali coordinate, la pretesa di equiparare l’onere di allegazione alla indicazione del domicilio eletto nell’intestazione della sentenza è destituita di fondamento. Ciò che la legge intende assicurare, attraverso l’iniziativa dell’imputato o del difensore, è l’attualità dell’elezione o indicazione di domicilio, premessa necessaria per una efficace notifica. Tale condizione può realizzarsi solo con la produzione di un nuovo atto elettivo o con la conferma esplicita della permanenza di quello precedente. L’eventuale indicazione contenuta nella sentenza non proviene da chi è in via esclusiva in grado di garantirne l’attualità e non può assolvere al fine richiesto.
Nel caso concreto, nell’atto di appello non si rinviene alcun riferimento a un domicilio eletto o indicato, né alcuna indicazione utile a ritenere confermata l’elezione utilizzata in primo grado, che sarebbe arbitrario reputare attuale solo perché non disconosciuta o sostituita. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.
Nota della Redazione
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