Affidamento in prova: la giustizia riparativa non sostituisce l’osservazione (Cass. pen. Sez. I n. 41888 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico sul pericolo di recidiva e sull’efficacia rieducativa della misura si fonda sui risultati dell’osservazione della personalità del condannato, dalla quale deve emergere che il processo di revisione critica sia almeno avviato. Il Tribunale di sorveglianza non può svalutare gli esiti positivi del percorso trattamentale e del programma di giustizia riparativa senza esplicitare le ragioni per le quali li ritenga insufficienti. È lacunosa e contraddittoria la motivazione che, da un lato, riconosce il buon esito del trattamento e, dall’altro, presume interrotta l’osservazione scientifica già protratta, senza chiarire perché l’ammissione di responsabilità e il percorso riparativo non costituiscano indici di consapevolezza critica.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di una pena residua di oltre quattro anni per delitti in materia di violenza sessuale, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma la rigettava, pur dando atto dell’ammissione al lavoro esterno, dell’offerta lavorativa, dell’assenza di collegamenti criminali e del positivo svolgimento del programma di giustizia riparativa.

Il Tribunale riteneva comunque necessaria la prosecuzione dell’osservazione da parte dell’esperto ex art. 80 Ord. pen., reputando che il percorso riparativo avesse interrotto il processo di revisione critica e che il precedente per lesioni aggravate del 2017 evidenziasse un rischio di recidiva. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto. L’affidamento in prova è subordinato all’entità della pena, alla prognosi favorevole sulla rieducazione e alla idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidiva. Su tali giudizi il Tribunale deve porre i risultati dell’osservazione della personalità, effettuata dal Gruppo di osservazione e trattamento o dall’UEPE.

Il giudizio sulla personalità è composito. Accanto alla gravità del reato e all’entità della pena, rileva la condotta successiva, dalla quale desumere se il condannato abbia almeno avviato un processo di revisione critica. La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui non possono assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una revisione completa.

Su questa base, la motivazione del Tribunale è lacunosa. Non si evince perché l’osservazione svolta non basti a dimostrare la revisione critica, né di quale natura debba essere la valutazione specialistica ex art. 80 Ord. pen., né perché si disattenda il giudizio dell’equipe.

La motivazione è anche contraddittoria. L’ammissione al lavoro esterno, risalente al dicembre 2024, presuppone ai sensi dell’art. 13 Ord. pen. l’osservazione scientifica della personalità: non si comprende dunque perché il Tribunale l’abbia ritenuta sospesa. Parimenti apodittica è la valutazione del rischio legato al precedente del 2017, per il quale il condannato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena.

Infine, l’ordinanza omette di considerare, sia pure per negarne l’incidenza, il percorso di giustizia riparativa rispetto alla prognosi sulla recidiva e sull’efficacia rieducativa, nonostante l’art. 13, comma 4, Ord. pen. preveda un favore dell’ordinamento per tali programmi. La necessità di prosecuzione dell’osservazione è inoltre riferita a una scelta del Gruppo e non a un rifiuto del detenuto. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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