Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31225 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione non consente di verificare la rispondenza dell’apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. È pertanto inammissibile il ricorso i cui motivi, in punto di responsabilità, siano diretti a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice del gravame quando quest’ultima sia sorretta da un diffuso, analitico e logico apparato argomentativo. Analogo rigore vale per la doglianza sulla mancata disapplicazione della recidiva, ove il giudice del merito abbia motivato in modo logico, coerente e puntuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 17/12/2025, aveva condannato due imputati per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. e altro. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando rispettivamente quattro e due motivi in punto di responsabilità, oltre a un ulteriore motivo concernente il trattamento sanzionatorio.
La questione approda davanti alla Corte di cassazione perché i ricorrenti contestano la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito e lamentano, per uno di essi, la mancata disapplicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi proposti da entrambi i ricorrenti, rilevando che le censure, pur articolate, in punto di responsabilità per il reato loro addebitato risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori. I ricorrenti prospettano, in sostanza, una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito.
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata è stato scrutinato dalla Corte d’appello con un apparato diffuso, analitico e logico. Di conseguenza, tale apparato non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificarne la rispondenza alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Quanto al terzo motivo dell’imputato Feroldi, la Corte ha osservato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva. Il giudice del merito ha rappresentato che l’imputato ha ben sette precedenti, fra i quali reati di sostituzione di persona ed esercizio abusivo della professione, ed è destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di tal che i fatti in esame sono espressione di ingravescente pericolosità.
Alla luce di tali rilievi la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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