Sequestro e violenza sessuale concorrono se la privazione eccede l’abuso (Cass. pen. Sez. III n. 37277 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona di cui all’art. 605 cod. pen. concorre con quello di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. allorché la privazione della libertà di movimento della vittima si protragga oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti sessuali. L’assorbimento del sequestro nella violenza sessuale presuppone una sostanziale contestualità tra la privazione della libertà personale e l’abuso, che non può essere presunta ma deve risultare provata. Irrilevante è che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo alle violenze, purché la limitazione ecceda il tempo dell’abuso. La motivazione del giudice d’appello che affermi l’assorbimento senza confrontarsi con le argomentazioni e le emergenze dibattimentali poste dal primo giudice a fondamento della condanna è apparente e integra travisamento della prova.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per violenza sessuale e per sequestro di persona aggravato dall’art. 61 n. 2 cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di eseguire la violenza sessuale. La persona offesa era stata condotta contro la sua volontà in un luogo isolato e privata della libertà di movimento prima degli abusi.
La Corte d’appello, in riforma, aveva assolto l’imputato dal reato di sequestro di persona perché assorbito in quello di violenza sessuale aggravata, rideterminando la pena. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 605 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il giudice d’appello aveva ritenuto assorbito il sequestro nella violenza sessuale sul presupposto che, in assenza di elementi certi sulla non contestualità, la privazione della libertà si fosse protratta per il tempo necessario a commettere gli abusi. Secondo la Cassazione, si tratta di motivazione apparente, contraddittoria e illogica.
La Corte richiama il principio per cui il sequestro concorre con la violenza sessuale quando la privazione della libertà eccede il tempo necessario all’abuso; l’assorbimento opera solo in caso di sostanziale contestualità tra la privazione e le violenze (Sez. 3 n. 55302 del 22.09.2016; Sez. 3 n. 38019 del 24.05.2019). Il delitto ex art. 605 cod. pen. non richiede che la condizione limitativa sia obiettivamente insuperabile: è sufficiente che l’attività intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette a scoraggiare l’allontanamento, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica, con riguardo alle capacità di reazione della vittima (Sez. 2 n. 11634 del 10.01.2019; Sez. 5 n. 1479 del 04.12.1991).
La Corte ribadisce che il grado di privazione può essere totale o parziale, essendo sufficiente un’impossibilità relativa, e che la durata dello stato limitativo può essere anche breve purché giuridicamente apprezzabile (Sez. 5 n. 19548 del 17.04.2013). Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ossia l’intenzione di privare taluno della libertà contro la sua volontà.
Sul piano del ragionamento probatorio, la Corte rileva che il giudice d’appello ha omesso di confrontarsi con la ricostruzione del primo giudice, nel quale emergeva una sequenza di condotte — mutamento del percorso, accelerazioni improvvise, sosta in zona isolata e buia, sottrazione del telefono cellulare — idonea a integrare il delitto. La frattura logica tra premessa fattuale e conclusione integra il travisamento della prova (Sez. 5 n. 48050 del 02.07.2019; Sez. 3 n. 30436 del 04.06.2025), poiché il giudice d’appello ha affermato l’assorbimento senza superare con efficaci valutazioni le argomentazioni del tribunale.
Nota della Redazione
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