Superbonus, credito fittizio e contrasto sul momento consumativo della truffa (Cass. pen. Sez. II n. 37421 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di Superbonus 110%, la creazione di un credito di imposta fittizio, basato su lavori mai eseguiti o eseguiti per valore inferiore e documentato da fatture per operazioni inesistenti, è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen. ovvero a quella di cui all’art. 316-ter cod. pen. Occorre stabilire se la sola creazione del credito fittizio con successiva cessione a terzi integri la truffa in forma consumata, indipendentemente dalla compensazione o riscossione da parte del cessionario, ovvero in forma tentata. La questione assume rilievo ai fini della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, applicabile, secondo il giudice del riesame, ai soli reati consumati.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’indagato, amministratore unico e legale rappresentante di una società, in relazione a tre capi di imputazione provvisoria. Per quanto rileva, il provvedimento genetico aveva vincolato denaro e beni per un valore corrispondente al falso credito di imposta maturato secondo la normativa sul Superbonus 110%, di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Investito del riesame, il Tribunale ha riqualificato il fatto come truffa tentata ai danni dello Stato. Ha ritenuto che il credito fittizio fosse stato creato mediante fatture per lavori in tutto o in parte inesistenti, ma che lo Stato non avesse subito alcun pregiudizio patrimoniale, non essendo il credito mai stato riscosso né portato in compensazione. Ha quindi annullato il sequestro, sul presupposto che l’istituto non si applichi ai reati tentati. Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso investe solo il segmento del provvedimento relativo al reato di cui al capo 58, non contestandosi l’annullamento disposto per gli altri addebiti. Prima di esaminare la questione sulla natura consumata o tentata del reato, ritiene necessaria, d’ufficio, la rimessione alle Sezioni Unite.

Il primo contrasto riguarda la definizione giuridica del fatto: se esso integri la truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen. o l’indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. La Corte ricostruisce la linea esegetica che, muovendo dalla Corte cost. n. 95 del 2004 e dalle Sezioni Unite n. 16568 del 2007 e n. 7537 del 2010, riconosce all’art. 316-ter cod. pen. carattere sussidiario e residuale, applicabile quando difetti l’induzione in errore dell’ente erogatore. Richiama poi la Sezioni Unite n. 11969 del 2024, che ha confermato la persistente validità di tale impostazione.

Su questa base si è consolidato un indirizzo che ravvisa la truffa quando il riconoscimento del credito avviene per effetto della trasmissione di false fatture, con induzione in errore dell’amministrazione. A esso si contrappone la pronuncia Sez. VI n. 46354 del 2024, secondo cui, difettando i controlli preventivi e il danno patrimoniale immediato, il fatto integra l’art. 316-ter cod. pen., rappresentando la cessione del credito un post factum rispetto alla consumazione del reato.

Quanto al momento consumativo, la Corte rileva un ulteriore contrasto. Un indirizzo, espresso da Sez. III n. 23402 del 2024, ritiene la truffa perfezionata solo con la riscossione o la compensazione del credito. L’indirizzo opposto, di Sez. II n. 45868 del 2024, ravvisa la consumazione già nella creazione del credito fittizio, configurando il danno come sviamento dei fondi pubblici dalla corretta destinazione. Una terza lettura, di Sez. II n. 40015 del 2024, colloca la consumazione alla prima cessione.

Il Collegio osserva infine che il caso concreto lascia emergere un profilo ulteriore, potendo configurarsi anche una truffa in danno del cessionario privato in buona fede. Su tali premesse rimette alle Sezioni Unite le due questioni di diritto, la seconda subordinata alla prima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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