Superbonus, creazione del credito fittizio e contrasto sui reati (Cass. pen. Sez. II n. 37423 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto sulla definizione giuridica della condotta di chi crea un credito di imposta fittizio, documentato da fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, dovendosi stabilire se essa integri il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. ovvero l’indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen.. Va parimenti rimessa la questione, subordinata alla prima, se la sola creazione del credito fittizio con successiva cessione a terzi configuri il reato in forma consumata o tentata. La divergenza investe sia il discrimen tra le due fattispecie, sia il momento consumativo della truffa.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, disposto dal Giudice per le indagini preliminari. Il sequestro aveva ad oggetto beni per un valore equivalente a un credito di imposta di euro 965.250,00, nell’ambito di un procedimento per emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, ma ha riqualificato la truffa aggravata come tentata, rilevando che la ditta aveva ceduto a terzi il credito di imposta non ancora riscosso né compensato. Da qui il ricorso del Procuratore della Repubblica, che ha dedotto violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto come truffa consumata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso investe solo il segmento del provvedimento relativo alla truffa aggravata, non contestandosi l’annullamento del sequestro per il reato finanziario. Prima di esaminare la questione sollevata, ritiene però necessaria, d’ufficio, la rimessione alle Sezioni Unite, affinché risolvano in via prioritaria un contrasto sulla stessa definizione giuridica dei fatti.

La Corte ricostruisce il rapporto tra le due fattispecie. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 95 del 2004, ha affermato il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316-ter cod. pen. rispetto all’art. 640-bis cod. pen.. Le Sezioni Unite n. 16568 del 2007 e n. 7537 del 2010 hanno ribadito che l’applicazione della fattispecie di indebita percezione ha carattere residuale, restando configurabile solo quando difettino gli estremi della truffa, e in particolare l’induzione in errore dell’ente erogatore.

La successiva elaborazione giurisprudenziale ha confermato tale linea, escludendo la configurabilità dell’art. 316-ter quando l’erogazione consegua a una falsa rappresentazione dei presupposti da parte dell’ente, che non si limita a prendere atto della dichiarazione autocertificata. In tal senso si richiama anche Sezioni Unite n. 11969 del 2024, che ha ricostruito l’evoluzione delle frodi pubbliche dopo le modifiche della legge 28 marzo 2022 n. 25, e Sez. II n. 26906 del 2025.

Quanto al Superbonus, alcune pronunce ricondurcono la condotta all’art. 640-bis cod. pen., valorizzando gli artifici e raggiri consistenti nella predisposizione di fatture false e nella cessione del credito. In senso opposto, Sez. VI n. 46354 del 2024 ha ritenuto integrata l’indebita percezione, difettando l’elemento decettivo e il danno patrimoniale per lo Stato, che si realizzerebbe solo con la riscossione o compensazione del credito.

Sul momento consumativo, la Corte registra un ulteriore contrasto: Sez. III n. 23402 del 2024 colloca il perfezionamento alla riscossione o compensazione, mentre Sez. II n. 45868 del 2024 lo individua già nella creazione del credito fittizio. Il Collegio osserva che la mera creazione del credito non implica ancora che esso sia stato concesso dallo Stato, come dimostra la vicenda concreta, in cui una prima cessione è stata rifiutata. Da qui la rimessione alle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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