Riconoscimento in foto dalla polizia giudiziaria e aggravante della destrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 37435 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’imputato effettuato dalla polizia giudiziaria, che già lo conosceva per precedenti controlli, è prova atipica pienamente utilizzabile e idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità, non essendo necessaria l’identificazione ad opera delle persone offese. La circostanza aggravante della destrezza ex art. 625 n. 4 cod. pen. sussiste quando l’agente ponga in essere, prima o durante l’impossessamento, una condotta connotata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a eludere la sorveglianza del detentore, e non è esclusa dal fatto che la manovra sia ripresa da una telecamera o percepita da un dipendente. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 cod. pen. permane in presenza di un sistema di videosorveglianza privo di addetti alla visione in diretta, quando la sorveglianza non sia modulata per un controllo costante ed efficace a impedire la sottrazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Trani, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per due furti aggravati, commessi rispettivamente in un negozio di ottica e in una farmacia. L’individuazione dell’autore era avvenuta mediante comparazione delle immagini di videosorveglianza e verifica delle celle telefoniche agganciate dall’utenza in uso all’imputato.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e la violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alle circostanze aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e all’asserita violazione del divieto di reformatio in peius. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sull’identificazione dell’imputato. Il ricorrente sosteneva che il riconoscimento avrebbe dovuto essere operato dalle persone offese, dirette percettrici dei fatti, e non dalla polizia giudiziaria. La Suprema Corte ritiene la censura manifestamente infondata: il riconoscimento da parte degli operanti, che già conoscevano l’imputato per averlo controllato più volte, è prova atipica pienamente utilizzabile, come confermato dai richiami a Sez. 2 n. 41375 del 2023, Sez. 5 n. 70 del 2020 e Sez. F n. 37012 del 2019.
Quanto al rilievo sui tempi di aggancio delle celle, la Corte osserva che il ricorrente non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata che aveva spiegato la corrispondenza tra l’orario di impegno delle celle e quello del reato. La doglianza è inammissibile perché mira a una diversa valutazione degli elementi probatori, attività riservata al giudice di merito, secondo il principio di Sez. U n. 6402 del 1997.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte conferma il riconoscimento delle aggravanti. Per la destrezza, i giudici di merito avevano desunto l’abilità dalla condotta del correo, che distraeva la dipendente, e dall’essersi l’imputato abbassato dietro l’espositore per non essere visto. La motivazione è coerente con la nozione fissata da Sez. U n. 34090 del 2017, che richiede una condotta caratterizzata da particolare abilità o astuzia, non essendo sufficiente approfittare di situazioni di disattenzione non provocate. Né la presenza della telecamera o l’avvistamento da parte di una dipendente escludono l’aggravante, come precisato da Sez. 2 n. 12851 del 2018.
Per l’esposizione alla pubblica fede, la Corte ribadisce la compatibilità con la videosorveglianza non presidiata in diretta, richiamando Sez. 5 n. 1509 del 2021 e Sez. 2 n. 2724 del 2016: l’aggravante non sussiste solo quando la sorveglianza sia modulata per un controllo costante ed efficace a impedire la sottrazione. La Corte d’appello aveva chiarito che le azioni erano state percepite solo per caso, non in ragione di una vigilanza specificamente efficace.
Infine, il diniego delle attenuanti generiche è ancorato agli indici dell’art. 133 cod. pen. e alla capacità a delinquere, con motivazione logica non sindacabile. La recidiva è confermata in rapporto al fatto concreto, non alla sola biografia criminale. Quanto alla reformatio in peius, la Corte esclude la violazione: l’aumento per la recidiva operato in appello era inferiore a quello di primo grado. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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