Mendacio in interrogatorio ostativo alla riparazione solo se incide sulla cautela (Cass. pen. Sez. IV n. 27655 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni mendaci rese dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia possono integrare la condizione ostativa della colpa grave al riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione. A tal fine non è sufficiente il carattere oggettivamente falso della versione, occorrendo che il mendacio sia idoneo a incidere causalmente o concausalmente sulle determinazioni del giudice della cautela, contribuendo a creare o a rafforzare l’apparenza di reato. Il giudizio riparatorio è autonomo rispetto a quello di merito e può pervenire a conclusioni differenti sul medesimo compendio probatorio, valutato con parametri distinti. Ove la misura sia stata adottata su elementi investigativi autonomi e antecedenti all’interrogatorio, la motivazione che valorizzi la sola menzogna, senza chiarire il suo nesso causale con l’adozione o il mantenimento della misura, è viziata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce ha rigettato la richiesta di riparazione presentata nell’interesse del ricorrente per la detenzione subita agli arresti domiciliari, contestata in un procedimento per i reati di cui agli artt. 55 d.lgs. n. 231/2007 e 648 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, egli avrebbe ricevuto una carta prepagata provento di truffa e l’avrebbe utilizzata senza esserne titolare.
Con sentenza del Tribunale di Lecce del 29 ottobre 2019, confermata in appello e divenuta irrevocabile, il ricorrente è stato assolto da tutti i reati perché il fatto non costituisce reato. La Corte della riparazione ha ravvisato la colpa grave nelle dichiarazioni menzognere rese in interrogatorio, con cui aveva negato di avere utilizzato la carta. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato nei termini indicati. La Cassazione esamina anzitutto il primo motivo, con cui si censura la valorizzazione di condotte che la sentenza assolutoria aveva ritenuto prive di rilevanza penale. La doglianza è infondata: nel giudizio riparatorio non conta la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il giudizio di riparazione e quello di cognizione sono autonomi e possono giungere a esiti differenti sullo stesso materiale (richiamata Sez. IV n. 39500 del 18.06.2013).
La Corte rileva inoltre che l’ordinanza aveva valorizzato, quale colpa grave, non già l’utilizzo della carta intestata ad altri, bensì il mendacio su tale circostanza. In linea astratta, precisa il Collegio, le dichiarazioni menzognere rese dall’indagato in interrogatorio possono integrare la condizione ostativa, anche dopo la modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 188 del 2021. Il mendacio non è assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva: altro è tacere, altro è prospettare falsamente situazioni idonee a creare l’apparenza del reato, come affermato da Sez. IV n. 3755 del 20.01.2022 e da altre pronunce non massimate.
Accogliendo il secondo e il terzo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza non ha chiarito in che senso la menzogna abbia avuto incidenza causale o concausale rispetto alle determinazioni del giudice della cautela. Essenziale, perché il comportamento possa dirsi ostativo, è che esso abbia influito su quelle determinazioni, ossia che ne sia valutata l’idoneità oggettiva a trarre in inganno il giudice e a creare l’apparenza di reato (richiamate Sez. Un. n. 32383 del 27.05.2010 e Sez. IV n. 3359 del 22.09.2016).
Nel caso concreto la stessa Corte della riparazione ha dato atto che la misura, antecedente all’interrogatorio di garanzia, si fondava sull’utilizzo della carta, comprovato dalle dichiarazioni della persona offesa, del dipendente di banca e dalla movimentazione del conto. Nel collegare la condotta menzognera a quella di utilizzo, l’ordinanza non ha spiegato se e in che senso quest’ultima abbia creato apparenza di reato per il suo carattere gravemente colposo, né ha dato conto del contesto e degli accordi intercorsi tra la titolare e i professionisti. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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