Affidamento in prova eseguibile all’estero, no a domiciliari e semilibertà (Cass. pen. Sez. I n. 7352 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in uno Stato membro dell’Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI, poiché la misura è assimilabile, in via interpretativa, a una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016 e il suo contenuto di obblighi e prescrizioni è compatibile con quello delineato dall’art. 4 del medesimo decreto. La detenzione domiciliare, non facendo cessare lo stato detentivo, resta estranea all’ambito di applicazione della decisione quadro e non può essere eseguita all’estero; a maggior ragione è esclusa la semilibertà, che implica la detenzione notturna. La declaratoria di inammissibilità fondata sul preteso divieto di esecuzione extraterritoriale della misura è quindi erronea in diritto.

Il Fatto

Il condannato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., aveva dichiarato inammissibile l’istanza diretta a ottenere misure alternative eseguibili in Francia: in via principale l’affidamento in prova al servizio sociale, in via subordinata la semilibertà e la detenzione domiciliare.

Il provvedimento si fondava su giurisprudenza risalente, secondo cui la misura deve svolgersi in via continuativa nel territorio nazionale. Il ricorrente ha dedotto il mancato esame delle sopravvenienze normative del d.lgs. n. 38/2016 e dell’evoluzione giurisprudenziale contraria, oltre all’omesso scrutinio dell’istanza subordinata, con cui si rappresentava la disponibilità a fruire delle misure in Italia.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta sul presupposto che l’affidamento in prova debba svolgersi necessariamente all’interno del territorio nazionale, non essendo l’attività degli uffici di esecuzione penale esterna ricompresa tra le funzioni esercitabili dagli uffici consolari.

Tale assunto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 45585 del 2010; Sez. VII n. 34747 del 2014; Sez. I n. 18862 del 2007; Sez. I n. 46022 del 2004; Sez. I n. 3278 del 1999; Sez. I n. 5895 del 1999), è stato superato dalla giurisprudenza più recente (Sez. I n. 20977 del 2020; Sez. I n. 16942 del 2020; Sez. I n. 15091 del 2018) sulla base della disciplina introdotta dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, di attuazione della decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale.

Il condannato può dunque essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che hanno dato attuazione alla decisione quadro, poiché l’affidamento in prova è assimilabile, al di là del dato letterale, a una sanzione sostitutiva come descritta dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016: essa impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e diretti alla risocializzazione del condannato e alla neutralizzazione dei fattori di recidiva.

La richiesta di eseguire la misura in Francia, ove il condannato risiede stabilmente, non incontrava quindi alcun impedimento normativo. Diversamente, la detenzione domiciliare, chiesta in via subordinata, non può essere eseguita in altro Stato membro, poiché non facendo cessare lo stato detentivo non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro (Sez. I n. 20771 del 2022). A maggior ragione il divieto vale per la semilibertà, che implica la detenzione notturna.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che riesaminerà l’istanza alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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