Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34402 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova è inammissibile, non essendo consentito superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alla lettera c) della medesima disposizione, poiché l’inosservanza dell’art. 192 non è sanzionata a pena di nullità. Il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente rappresenti e dimostri un’evidenza decisiva, pretermessa o infedelmente rappresentata, di per sé idonea a disarticolare il costrutto argomentativo impugnato. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è esclusa dal carattere abituale della condotta, desumibile anche dalla commissione di plurimi delitti della stessa indole.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 640,00 di multa per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; con il secondo motivo censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare lievità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva anzitutto un profilo di inammissibilità. Non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., pur richiamando gli artt. 125 e 546, per censurare la valutazione degli elementi di prova. I limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere aggirati invocando la lettera c) della medesima norma, che riguarda l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità: l’inosservanza dell’art. 192 non è sanzionata in tal modo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020.
Quanto al vizio di motivazione, i motivi ripropongono le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame, senza manifeste illogicità, e devono ritenersi non specifici. La specificità si desume dalla correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione. Il ricorrente avrebbe dovuto comprovare il travisamento della prova, allegando il verbale della deposizione dal quale sarebbe emersa la sola prossimità al furgone e non l’attività appropriativa.
La Corte ricorda che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo Sezioni Unite n. 6402 del 1997. Ai fini della specificità del vizio di travisamento è necessaria la dimostrazione di un’evidenza decisiva, pretermessa o infedelmente rappresentata, idonea a disarticolare il costrutto argomentativo impugnato. Tale decisività non è stata prospettata a fronte della doppia fuga, del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria e del rinvenimento del giubbotto presso l’abitazione dell’imputato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha ancorato la decisione all’abitualità, condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Il comma 3 della norma richiede la non abitualità della condotta, che ricorre quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole. Le Sezioni Unite n. 13681 del 2016 hanno chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato. La commissione di plurimi delitti integra la prova dell’abitualità.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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