Notifica in appello e decadenza dalle nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. VII n. 37493 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti dell’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di quel giudizio e non per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente decadenza e inammissibilità del motivo. La dedotta irregolarità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello non integra una nullità assoluta e, ove non sollevata all’udienza cui il difensore di fiducia abbia presenziato, resta preclusa in cassazione; del resto la notifica è stata correttamente eseguita ai sensi dell’art. 61, comma 4, cod. proc. pen. Quanto al delitto di cui all’art. 474 cod. pen., la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto è reato di pericolo che tutela in via principale e diretta la fede pubblica, sicché la contraffazione grossolana non ne esclude la configurabilità né integra l’ipotesi del reato impossibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 21.03.2025, aveva confermato la decisione di primo grado dell’11.10.2024, con cui il Tribunale della stessa città aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in data anteriore e prossima al 18 luglio 2018.

Avverso quella sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: la mancata corretta notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello, l’esclusione del falso grossolano, la mancata derubricazione della ricettazione in art. 712 cod. pen. e il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla notifica del decreto di citazione in appello. La dedotta irregolarità non costituisce nullità assoluta e la questione non risulta sollevata all’udienza, alla quale il difensore di fiducia ha presenziato: ne deriva la decadenza e l’inammissibilità del profilo in sede di legittimità.

La Corte richiama il principio secondo cui le nullità a regime intermedio della fase preliminare al giudizio di appello, deducibili nei limiti dell’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen., vanno eccepite tempestivamente in quel giudizio e non per la prima volta in cassazione, citando Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D’ario, Rv. 278002 – 01. Aggiunge che erano state effettuate precedenti ricerche dell’imputato con esito negativo e che la notifica risulta correttamente eseguita secondo le modalità dell’art. 61, comma 4, cod. proc. pen.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte li reputa manifestamente infondati perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Sul delitto di cui all’art. 474 cod. pen. richiama il principio per cui la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato senza che rilevi la contraffazione grossolana, poiché la norma tutela in via principale e diretta la fede pubblica, e non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo l’ipotesi del reato impossibile (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01).

Parimenti corretta è ritenuta la valutazione sulla sussistenza della ricettazione, che di per sé esclude la riconduzione della condotta all’art. 712 cod. pen., alla luce del principio secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può ricavarsi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, rivelatrice della volontà di occultamento (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 16949 del 27/02/2003, Crevena, Rv. 224634; Sez. 2, n. 2436 del 27/02/1997, Savic, Rv. 207313). Anche sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen. la motivazione territoriale è congrua e insindacabile in legittimità, poiché esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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