Reato continuato in executivis: obbligo di motivare l’aumento per ciascun reato satellite (Cass. pen. Sez. I n. 37480 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che in sede esecutiva ridetermina la pena ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base, calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica, invece, nel giudizio di cognizione e non nel regime di riconoscimento del vincolo in executivis. L’annullamento con rinvio impone la diversa composizione del giudice ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti con rito abbreviato. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza e determinava la pena in ventidue anni di reclusione, individuando la pena base nella pena finale della prima sentenza e aggiungendo un aumento per il reato satellite della seconda.

Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per essere stata calcolata la pena della prima sentenza senza individuare pena base e aumenti interni di continuazione, senza applicare il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e prima della riduzione per il rito, e per essere stato aggiunto un aumento per il reato satellite del tutto sproporzionato. Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i due profili. Quanto al primo, il ricorso è infondato. In una situazione in cui la pena base è individuata in forza di un reato più grave giudicato con una delle sentenze, il principio di legalità nella determinazione della pena e il rispetto del giudicato, che limita i poteri del giudice dell’esecuzione, impongono che i passaggi successivi del calcolo consistano nell’applicazione dell’aumento per la continuazione interna ai reati satellite secondo quanto deciso dal giudice della cognizione, cui va poi aggiunto l’aumento per la continuazione esterna con il reato divenuto satellite.

Il giudice dell’esecuzione si è attenuto a tale sequenza, limitandosi ad aggiungere l’aumento per la continuazione esterna sulla pena finale della prima sentenza. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 45583 del 2007 e Sezioni Unite n. 7029 del 2023, ribadendo che la riduzione per il rito abbreviato opera nel giudizio di cognizione e non anche in executivis, stante l’efficacia preclusiva del principio di intangibilità del giudicato.

Quanto al secondo profilo, il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità, con le Sezioni Unite n. 47127 del 2021, richiede che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e la pena base, calcoli e motivi l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. L’impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen.

Nel caso in esame l’ordinanza impugnata difetta di qualsiasi motivazione sui criteri che hanno guidato il giudice dell’esecuzione nella rideterminazione discrezionale della pena per il reato divenuto satellite. Sotto tale profilo il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo esame, davanti al Tribunale in diversa composizione, in conformità a Corte cost. n. 183 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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