La prognosi infausta esclude il nesso causale nella responsabilità medica (Cass. pen. Sez. 4 n. 8033 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo in ambito sanitario, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica: la condotta omissiva è causa dell’evento solo se, ipotizzata l’esecuzione della condotta doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Quando la valutazione controfattuale, condotta sulla base delle leggi scientifiche e delle circostanze concrete del caso, non consente di escludere che l’evento si sarebbe comunque verificato, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione. Il giudice di merito, nell’adesione alle conclusioni del perito o del consulente rispetto a tesi contrapposte, è vincolato solo all’obbligo di motivazione accurata, che dimostri di non aver ignorato le prospettazioni alternative, ed il relativo apprezzamento, se coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia, assolveva un medico del servizio SUEM 118 dall’accusa di omicidio colposo per la morte di un paziente, deceduto per shock emorragico secondario a lesioni viscerali toraciche da ferita d’arma bianca autoinferta. Al sanitario si addebitava di aver sottovalutato la gravità del quadro clinico, suturando le ferite, ritardando il trasferimento e conducendo il paziente in una struttura ospedaliera inadeguata, anziché nel più vicino trauma center. Avverso la sentenza assolutoria ricorrevano le parti civili, deducendo la violazione dell’art. 590-sexies cod. pen. e contestando la valutazione del nesso causale operata dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, nel caso in esame, il ricorso delle parti civili riguarda esclusivamente l’annullamento delle statuizioni civili, essendo divenuto irrevocabile il proscioglimento nel merito, e non trova applicazione l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150/2022, trattandosi di costituzione di parte civile risalente a epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
La vicenda è stata ricostruita sulla base delle emergenze processuali: il medico del 118 era giunto sul luogo alle ore 01:33, ma era stato inizialmente fuorviato dai parenti del paziente, che avevano ricondotto le lesioni a una caduta accidentale, alterato lo stato dei luoghi e nascosto il coltello. Solo alle ore 02:07, a seguito del peggioramento clinico, il sanitario aveva comunicato alla Centrale operativa la gravità del quadro; il paziente era stato quindi trasportato al Pronto Soccorso di Manfredonia, dove decedeva alle ore 04:10, dopo due arresti cardiocircolatori.
La Corte ha richiamato il principio, consolidato nelle Sezioni Unite n. 30328 del 2002, secondo cui, nel reato colposo omissivo improprio, il nesso causale deve essere accertato con giudizio di alta probabilità logica, non essendo sufficiente il coefficiente statistico, e il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta impone l’esito assolutorio. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito può legittimamente aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, ove ne illustri l’attendibilità con motivazione accurata, senza che il giudice di legittimità possa sindacare la scelta tra tesi scientifiche contrapposte, se non nei limiti del vizio motivazionale.
La decisione impugnata è stata ritenuta immune da vizi: la Corte territoriale, valutando le conclusioni di tutti gli ausiliari, ha accertato che, anche ove il trasferimento fosse avvenuto alle ore 01:55, il paziente sarebbe arrivato al trauma center tra le 02:23 e le 02:35, senza che ciò avrebbe modificato sostanzialmente la prognosi, stante la gravità delle lesioni cardiache e polmonari e lo shock ipovolemico già in atto. Il giudizio controfattuale non ha quindi raggiunto la soglia della credibilità razionale richiesta per affermare il nesso causale, non potendosi formulare un giudizio di elevata probabilità logica che la condotta doverosa avrebbe impedito il decesso. I ricorsi sono stati rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 590-sexies c.p. – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
- Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili