Bancarotta fraudolenta, responsabilità dell’amministratore di diritto prestanome (Cass. pen. Sez. VII n. 37549 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’amministratore di diritto risponde a titolo di concorso con l’amministratore di fatto allorché non impedisca l’evento depauperativo che ha l’obbligo giuridico di impedire. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, ovvero l’accettazione del rischio che tali condotte si verifichino: dolo generico o dolo eventuale. Tale consapevolezza non può desumersi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato formalmente la carica; ma quando l’incarico sia accettato esclusivamente per fare da prestanome, la sola consapevolezza della possibile verificazione degli eventi tipici o l’accettazione del relativo rischio bastano per l’affermazione della responsabilità penale. Integra inoltre il reato la mancata riscossione di un credito della fallita, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle entità immateriali e delle ragioni di credito che concorrono all’attivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con i quali contestava l’erronea applicazione dell’art. 216 della legge fallimentare sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La questione centrale sottoposta alla Corte riguardava la posizione dell’amministratore di diritto che abbia rivestito la carica in funzione di mera testa di legno, a fronte delle condotte depauperative poste in essere dall’amministratore di fatto.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità. Essi si risolvevano nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito e, dunque, non assolvevano la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, risultando apparenti e non specifici. La Corte ha richiamato sul punto Sez. II n. 42046 del 2019, Sez. III n. 44882 del 2014 e Sez. VI n. 20377 del 2009.
Nel merito della responsabilità, il Collegio ha ribadito che l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire. Poiché non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde a titolo di concorso anche l’amministratore che sia stato una mera “testa di legno”. Il codice civile impone infatti all’amministratore precisi obblighi di vigilanza. Quando poi la carica sia accettata esclusivamente per fare da prestanome, è sufficiente la consapevolezza delle condotte altrui o l’accettazione del rischio: la Corte ha richiamato Sez. V n. 7332 del 2015, Sez. V n. 11938 del 2010 e Sez. V n. 10465 del 1999.
La consapevolezza è stata desunta dalla stessa Corte territoriale dalle dichiarazioni dell’imputato, il quale, anche accedendo alla tesi della scoperta successiva delle spoliazioni, non aveva fatto nulla per assicurarsi la restituzione delle somme. A ciò si aggiunge il rilievo, non contrastato nel ricorso, che alcuni prelievi erano direttamente a lui riferibili.
Quanto alla mancata riscossione del credito vantato dalla fallita, la Corte ha qualificato la condotta come depauperativa ex art. 216 leg. fall., richiamando Sez. V n. 49438 del 2019. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, il primo perché affidato a mere considerazioni teoriche, il secondo perché manifestamente infondato in relazione alla motivazione resa dalla Corte territoriale sugli indici personali e fattuali, con richiamo a Sez. III n. 28535 del 2014 e Sez. VI n. 34364 del 2010. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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