Ricorso in cassazione inammissibile per vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37597 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso, a norma degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, solo per violazione di legge. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo la violazione di legge, denunci in realtà vizi di motivazione del provvedimento impugnato. I motivi che si limitino a reiterare le censure già sottoposte al giudice dell’appello, da questi vagliate e rigettate con corrette argomentazioni, sono inammissibili per difetto di specificità, desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La parte civile che si limiti a chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi, non ha diritto alla rifusione delle spese.

Il Fatto

Il Tribunale di Cuneo, in sede di appello, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace nei confronti dell’imputato per il reato di minaccia. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi con i quali ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, l’inidoneità intimidatoria della frase asseritamente pronunciata e l’assenza di motivazione sulla quantificazione del danno da risarcire.

La parte civile ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile: pur richiamando formalmente il vizio di violazione di legge, esso denuncia in realtà vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il quadro normativo introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018, che ha modificato gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge.

Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti ritenuti indeducibili per difetto di specificità, in quanto meramente reiterativi delle medesime censure già sottoposte alla Corte d’appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni. La Corte ha osservato che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Conseguenza della declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La Corte non ha invece accolto la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione. Sul punto la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 5466 del 28/01/2004 e le Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023. Nulla è stato quindi statuito sulle spese di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *