Messa alla prova non si estende ai reati in continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 20958 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento penale a carico di imputati minorenni, quando tra reati già giudicati e reati ancora da giudicare sussiste il vincolo della continuazione, la sospensione del processo e la messa alla prova disposta per i primi non si estendono automaticamente ai secondi. L’esistenza di ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, obbliga il giudice a rivalutare la personalità del minorenne, rinnovando la prognosi sul suo positivo sviluppo e elaborando un nuovo progetto di socializzazione, ovvero integrando quello precedente. La scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e logica.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni emessa all’esito del giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto associativo nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 e gli altri episodi nella previsione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le diminuenti di cui all’art. 98 cod. pen. e all’art. 442 cod. proc. pen., e ha condannato i due imputati minorenni a pene detentive e pecuniarie.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto l’omessa declaratoria di estinzione per esito positivo della messa alla prova già conclusa in altro procedimento, in ragione dell’unicità del disegno criminoso, nonché la violazione del divieto di bis in idem e l’intervenuta prescrizione. Il secondo ha lamentato vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale captativo e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che la censura, sotto entrambi i profili dell’estensione della messa alla prova e del bis in idem sostanziale, rimanda al contenuto di altra sentenza irrevocabile non allegata al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, permane l’onere di puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati.
Sul merito, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, in caso di continuazione esterna, la messa alla prova concessa per i reati già giudicati non si estende automaticamente ai reati da giudicare. L’accertamento di ulteriori reati impone un nuovo e attuale giudizio prognostico sulla personalità del minorenne, come richiesto dall’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, che può condurre a un progetto nuovo ovvero all’integrazione di quello già concluso. La Corte richiama Sez. 6, n. 40312 del 2014 e Sez. 2, n. 46366 del 2012, nonché le Sezioni Unite n. 3286 del 2008 sulla natura fittizia dell’unità del reato continuato.
Quanto al bis in idem, il Collegio esclude la medesimezza del fatto rilevante ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., valorizzando la differente estensione temporale, la diversa composizione soggettiva e la descrizione delle specifiche condotte associative. È giudicato eccentrico il richiamo all’art. 669, comma 1, cod. proc. pen.
Sulla prescrizione, la Corte ricorda che la sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo Sez. U, n. 20989 del 2024, e che nel caso nessuno dei reati era estinto alla pronuncia di appello. Infine, sul diniego delle attenuanti generiche, la motivazione può fondarsi anche solo sui precedenti penali, in applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
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