Patrocinio a spese dello Stato: convivenza di fatto e aspecificità dei motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 37621 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convivenza rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, integra una situazione di fatto e non di diritto, dimostrabile non solo dalle risultanze anagrafiche ma anche da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza o insussistenza del rapporto. Nel giudizio cartolare di appello, la comunicazione tardiva delle conclusioni della parte pubblica non integra di per sé violazione del diritto di difesa, spettando alla parte l’onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa alla Corte ogni valutazione di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. All’imputato si contestava di avere indicato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, solo in parte i redditi percepiti dalla madre, che nella stessa istanza aveva indicato come con lui convivente.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata ricezione nei termini di legge delle conclusioni scritte della parte pubblica nel giudizio cartolare; la mancata verifica dell’effettiva composizione del nucleo familiare, essendo rilevante la convivenza fondata su comunanza di vita e interessi; l’inosservanza della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il giudizio cartolare di appello si è svolto nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia. La comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa non integra di per sé violazione del diritto di difesa e non determina alcuna nullità, spettando alla parte l’onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone.

La Corte richiama un orientamento secondo cui, in tali ipotesi, può configurarsi una nullità a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione. Ciò vale anche quando sia del tutto mancata la comunicazione telematica delle conclusioni al difensore dell’imputato: ricorre comunque una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non qualificabile come assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. Trattandosi di nullità a regime intermedio, occorre specificare il pregiudizio concreto, come la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o la complessità delle tesi avversarie.

Nella specie il ricorrente si è limitato a lamentare un generico pregiudizio, senza dedurre l’effettiva incidenza delle conclusioni — consistenti nella mera richiesta di conferma della decisione impugnata — rispetto all’esito del giudizio. Il motivo è dunque aspecifico.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la convivenza ex art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 è situazione di fatto, dimostrabile anche da ogni accertata evenienza fattuale. I giudici di merito hanno valorizzato il dato documentale, corroborato dal contenuto dell’istanza, con motivazione non manifestamente illogica; il ricorrente non ha indicato elementi da cui desumere un diverso stato di fatto. Il precedente richiamato dalla difesa concerne un caso diverso, relativo a soggetto senza fissa dimora.

Infine, il terzo motivo è inammissibile. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio esplica effetti conformativi sui metodi di accertamento del fatto, ma non ha superato i tradizionali limiti del giudizio di legittimità. La regola di giudizio rileva solo se tradotta in un vizio di motivazione, non potendo la Corte sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, essendo il sindacato limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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