Querela per tentato furto e volontà della persona offesa (Cass. pen. Sez. IV n. 37620 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di tentato furto la condizione di procedibilità non viene meno per effetto dell’esclusione, in appello, della circostanza aggravante che ne comportava la procedibilità d’ufficio: la querela resta quella riferita al fatto storico, non alla sua qualificazione giuridica. La volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato può essere manifestata anche a mezzo della polizia giudiziaria, senza formule sacramentali, purché risulti esplicita o desumibile da espressioni inequivoche. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la pena sia contenuta in misura prossima al minimo, anche se il giudicante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza e di equità, impliciti nel richiamo all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata dalla Corte di appello, che ha escluso la circostanza aggravante del fatto commesso con destrezza, rideterminando in mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 180 di multa la pena per il reato di tentato furto e confermando le statuizioni civili a favore della parte civile.

Avverso la sentenza la condannata propone ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce la violazione della legge penale e la improcedibilità per difetto di querela. Sostiene che, una volta esclusa l’aggravante, il reato sarebbe divenuto procedibile a querela fin dalla sua commissione, in forma tentata, e che la querela proposta dalla persona offesa oltre tre mesi dal fatto non varrebbe come condizione di procedibilità. Con il secondo motivo deduce il difetto assoluto di motivazione sulla rideterminazione della pena.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. L’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, evidenzia che nel giorno del fatto fu redatto un verbale di sommarie informazioni, dal quale emerge chiara e inequivoca la volontà della persona offesa di “procedere” in ordine al reato appena commesso ai suoi danni.

Si configura quindi la manifestazione di volontà di perseguire l’autore del fatto, idonea a integrare la prescritta condizione di procedibilità. Quando l’atto è redatto dalla polizia giudiziaria che raccoglie le dichiarazioni della parte, la volontà della persona offesa deve essere esplicita, come nella specie, oppure desumibile da espressioni interpretabili come manifestazioni di volontà di perseguire. La Corte richiama sul punto un proprio orientamento, confermato anche in una fattispecie in cui la richiesta di punizione era stata espressa ai militari.

Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche se il giudicante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza e di equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente dar conto dell’impiego di tali criteri con espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”.

Nel caso concreto la Corte territoriale, valorizzando la pessima biografia penale e la commissione del fatto in costanza di misura di sicurezza, ha richiamato gli indici di gravità dell’art. 133 cod. pen. per giustificare il modesto scostamento dal minimo edittale, ottenuto riducendo la pena rispetto a quella inflitta in primo grado. I giudici di merito hanno dunque motivatamente esercitato il potere loro riconosciuto dalla legge. Né la Corte avrebbe potuto rivedere il giudizio di comparazione tra circostanze, poiché le attenuanti generiche, riconosciute pure in presenza di una pessima biografia penale, non possono prevalere sulla recidiva reiterata e specifica.

All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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