Reformatio in peius dell’assoluzione: serve una motivazione rafforzata. La rinnovazione istruttoria d’ufficio nel rito abbreviato (Cass. pen. n. 29010/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 29010/2026, depositata il 30 luglio 2026 (sent. sez. 1113/2026, udienza pubblica del 10 luglio 2026), R.G.N. 17315/2026. Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Riccardo Amoroso. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, come disposto dalla Corte.

Il principio di diritto

La celebrazione del processo con rito abbreviato non impedisce al giudice d’appello di disporre d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruzione ritenuta assolutamente necessaria; la limitazione introdotta dalla riforma Cartabia al comma 3-bis non incide su tale potere. Per la reformatio in peius di una sentenza assolutoria non basta una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, di pari o minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice: occorre una motivazione rafforzata, dotata di forza persuasiva superiore, che confuti in modo puntuale le ragioni dell’assoluzione e i rilievi difensivi, così da far venire meno ogni ragionevole dubbio.

Il fatto

Il Giudice di primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dai reati di maltrattamenti e violenza sessuale in danno della convivente, condannandolo per le sole lesioni personali. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero e dopo aver disposto d’ufficio la rinnovazione istruttoria con nuova escussione della persona offesa, aveva riformato l’assoluzione condannando l’imputato per maltrattamenti e lesioni. Con il ricorso la difesa deduceva, tra l’altro, il difetto di una motivazione rafforzata e l’omesso esame di documentazione difensiva (una relazione dei servizi sociali e prove sulla condizione economica della persona offesa).

La motivazione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul potere del giudice d’appello di disporre d’ufficio la rinnovazione e la trattazione orale, confermando che tale potere sopravvive alla riforma Cartabia. Ha invece accolto i motivi sulla motivazione: nel ribaltare l’assoluzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto confutare analiticamente i passaggi della sentenza di primo grado – in particolare sul carattere abituale delle condotte e sulla condizione economica della persona offesa – e confrontarsi con la documentazione difensiva rimasta priva di risposta. La motivazione rafforzata, richiesta per la reformatio in peius, risultava mancante.

Esito: la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce due capisaldi dell’appello penale. Il rito abbreviato non spegne il potere del giudice d’appello di rinnovare d’ufficio l’istruzione quando la ritenga assolutamente necessaria: la riforma Cartabia ne ha ridefinito i casi di obbligatorietà, non il potere discrezionale. E il ribaltamento di un’assoluzione esige una motivazione rafforzata: non una lettura alternativa di pari plausibilità, ma un percorso argomentativo di forza superiore, che confuti punto per punto le ragioni assolutorie e i rilievi difensivi documentati.

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