Ricettazione, prova del dolo e inammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37653 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. L’imputato non è gravato da un onere probatorio, ma da un onere di allegazione di elementi tali da indicare un tema di prova, valutabili dal giudice di merito secondo il libero convincimento. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta assorbita quando l’esiguità del danno sia già stata valutata per ricondurre il fatto all’ipotesi attenuata, non potendo il medesimo elemento favorevole essere considerato due volte. I motivi di ricorso non dedotti come motivi di appello sono inammissibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09/01/2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di beni di varia natura di provenienza furtiva, accertato il 14 dicembre 2020, con contestata e ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: la mancata prova dell’elemento soggettivo e la possibile derubricazione in incauto acquisto; l’omessa riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen.; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; l’incompatibilità tra l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e quella dell’art. 648, comma 4, cod. pen.; la ritenuta sussistenza della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni. Quanto ai primi due motivi, trattati congiuntamente, i giudici di merito hanno spiegato con motivazione logica come la condotta e l’atteggiamento dell’imputato consentano di ritenere sussistente il dolo del delitto di ricettazione.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può fondarsi sull’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, rivelatrice della volontà di occultamento. Vengono citate Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010 e, sul punto dell’onere di allegazione, Sez. U n. 35535 del 12/7/2007. Ne consegue che non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso, ma di fornire una attendibile spiegazione dell’origine delle cose, assolvendo a un onere di allegazione di elementi valutabili dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Da ciò l’infondatezza della richiesta di derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.

Il terzo e il quinto motivo sono stati ritenuti non proponibili in sede di legittimità. Le censure sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e sull’applicazione della recidiva non risultano previamente dedotte come motivi di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., desumendosi dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente.

Infine, la Corte ha confermato il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., poiché il valore del bene era già stato posto a base dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., senza che la valutazione del medesimo elemento possa essere duplicata. Viene richiamato il principio di Sez. 2 n. 51255 del 16/11/2023. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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