Rapina e attenuanti: danno speciale tenuità e collaborazione richiedono individuazione del correo (Cass. pen. Sez. VII n. 37651 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non si fonda sul solo valore economico del bene sottratto. Occorre valutare complessivamente i pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati, poiché il delitto è plurioffensivo e lede anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona offesa. L’attenuante della collaborazione di cui all’art. 625-bis cod. pen. richiede che il contributo del colpevole abbia consentito l’individuazione dei correi o di chi ha ricevuto, acquistato od occultato la cosa sottratta. Non è sufficiente che le dichiarazioni rafforzino un quadro probatorio già acquisito. La graduazione della pena, anche in rapporto ad aumenti e diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 18/03/2025, conferma la decisione emessa in giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale della stessa città il 23 luglio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per due reati di concorso in rapina aggravata e per un reato di concorso in furto aggravato, consumati tra il 19 ottobre 2018 e il 12 marzo 2019.
Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione del principio di retroattività della legge penale più sfavorevole e i vizi della motivazione sulla commisurazione della pena; la mancata applicazione dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 625-bis cod. pen.; la mancata applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione ai fatti di rapina.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è motivata in modo congruo e non illogico. Il regime applicato non integra una pena illegale ed è compatibile con l’assetto normativo vigente all’epoca dei fatti, non essendo ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 2 cod. pen.
La Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso concreto i giudici di appello hanno integrato la motivazione del primo giudice, evidenziando la congruità della pena base rispetto al disvalore e alla gravità del fatto. Richiama il principio secondo cui non serve una specifica motivazione quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, calcolata non dimezzando il massimo ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo e aggiungendo il risultato al minimo (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288).
Sul motivo relativo all’art. 62 n. 4 cod. pen., la sentenza impugnata è adeguatamente motivata e rispetta i principi di legittimità. Per la configurabilità dell’attenuante in relazione al delitto di rapina non basta che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico: occorre valutare anche gli effetti dannosi della lesione alla persona. Il delitto è plurioffensivo e lede anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita, sicché l’attenuante opera solo se è di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati (Sez. U n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095). La Corte richiama inoltre il principio per cui nel furto di un portafogli con bancomat e documenti non è applicabile l’attenuante, per il valore non determinabile del documento e per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa (Sez. 4 n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952).
Quanto all’art. 625-bis cod. pen., la doglianza difensiva contrasta con il dato normativo. La norma richiede che il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di chi ha acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta. La Corte d’appello ha correttamente rilevato che il complice era già stato individuato al momento dell’interrogatorio dell’imputato, con la conseguenza che le sue indicazioni hanno al più rafforzato la prova nei confronti del concorrente, ma non ne hanno consentito l’individuazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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