Aggravanti oggettive contestate all’associato per contrabbando transnazionale (Cass. pen. Sez. III n. 37777 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le circostanze aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di risorse finanziarie in Stati esteri per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri hanno natura oggettiva e sono pertanto attribuibili a tutti i concorrenti nel reato cui si riferiscono, ove non risulti che la loro sussistenza non fosse conoscibile secondo l’ordinaria diligenza informativa. L’integrale adesione al programma criminoso del sodalizio comporta, quanto meno a titolo di colpa, la responsabilità per gli elementi accidentali di connotazione oggettiva. In sede cautelare la valutazione indiziaria delle aggravanti è compatibile con il grado di cognizione proprio di tale fase. Il ricorso che censuri la gravità indiziaria sul punto è inammissibile quando le doglianze non scalfiscono l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, aveva solo parzialmente accolto l’istanza proposta dall’indagato avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo Tribunale, l’8 novembre 2024, aveva applicato la custodia in carcere. L’ordinanza aveva annullato la misura in relazione ad alcune ipotesi di reato fine, confermandola quanto al reato associativo, alle restanti fattispecie e alle contestate aggravanti.

L’indagato ricorreva in Cassazione con quattro motivi, censurando la gravità indiziaria sulla partecipazione in posizione di direzione al sodalizio, la sussistenza dei gravi indizi sui reati fine e sulle aggravanti, la ritenuta applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973 al reato associativo e infine l’adeguatezza della sola misura applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’esclusione della gravità indiziaria su taluni reati fine non erode, di per sé, il quadro indiziario relativo al reato associativo e ai numerosi restanti reati fine.

Sul secondo motivo il Collegio richiama la natura oggettiva dell’aggravante della transnazionalità, sostenuta da Sez. II n. 27379 del 2023 e Sez. II n. 5241 del 2021, e ne afferma l’attribuibilità a tutti i concorrenti, salvo che la sussistenza non fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza informativa. La collaborazione fra il sodalizio e ambienti criminali esteri, desumibile dalla continuità e dalla quantità di tabacchi reperiti presso fornitori stranieri, rende ragionevole la ritenuta sussistenza dell’aggravante.

Analogo ragionamento vale per l’aggravante dell’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973. La Corte rileva che la Tunisia, Stato di provenienza dei tabacchi, non risulta aver ratificato la convenzione internazionale né aver stipulato altre convenzioni con l’Italia in materia di assistenza giudiziaria nel contrabbando. Anche tale aggravante, di natura oggettiva, è ascrivibile a tutti gli associati che abbiano condiviso il programma criminoso, quanto meno in funzione dell’atteggiamento gravemente colposo che caratterizza la piena adesione.

Quanto al quarto motivo, la Corte ricorda la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per la contestazione richiamata. La dedotta disarticolazione del sodalizio è effetto della privazione della libertà dei capi, e la lamentata scarsa professionalità è smentita dalla ramificazione territoriale degli interessi e dalla rilevante dimensione economica, che esclude l’occasionalità dell’attività delittuosa.

Ne segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non conseguendo al provvedimento la scarcerazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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