Aggravanti oggettive e posizione dell’organizzatore nel sodalizio finalizzato al contrabbando (Cass. pen. Sez. III n. 37778 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità, all’estero, delle risorse finanziarie previste per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri hanno natura oggettiva e si estendono a tutti i concorrenti nel reato cui si riferiscono. L’imputazione dell’elemento accidentale oggettivo non richiede la prova della consapevolezza effettiva, essendo sufficiente che la sua sussistenza fosse conoscibile secondo l’ordinaria diligenza informativa. Chi ha condiviso il programma criminoso del sodalizio, a fortiori se in posizione apicale o direttiva, risponde degli elementi accidentali oggettivi del reato anche a titolo di colpa grave per la piena adesione al programma. La sospensione dell’attività delittuosa per effetto dell’arresto personale non elide la gravità indiziaria riferita alle pregresse condotte associative.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza n. 103/2025 del 5 febbraio 2025, ha parzialmente accolto l’istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il Gip dello stesso Tribunale aveva applicato, in data 8 novembre 2024, la custodia in carcere per una serie di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, tra cui la direzione di un’associazione per delinquere aggravata ai sensi dell’art. 61-bis cod. pen. e dell’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973.

Il Tribunale ha annullato l’ordinanza in relazione ad alcune ipotesi di reato fine, confermandola quanto alla contestazione associativa, ai restanti reati fine e alla sussistenza delle aggravanti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la ritenuta gravità indiziaria sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio, valorizzando l’intervenuto arresto e la contraddittorietà della motivazione, che aveva escluso la gravità indiziaria per numerosi reati fine. La Corte giudica la doglianza manifestamente infondata: l’esclusione riferita ai reati fine non elimina i gravi indizi che gravano sulla posizione apicale del ricorrente, né la restrizione in carcere priva di rilievo le pregresse condotte. Anzi, la condotta tenuta durante la detenzione, con continui contatti e indicazioni impartite ai sodali rimasti liberi attraverso espressioni criptiche, è letta come indice di pertinacia delinquenziale.

Il secondo motivo contesta la ritenuta sussistenza dell’aggravante della transnazionalità. La Corte muove dalla natura oggettiva dell’aggravante, richiamando Sez. II n. 27379 del 2023 e Sez. II n. 5241 del 2021: essa è pertanto attribuibile a tutti i concorrenti, salvo che risulti non conoscibile secondo l’ordinaria diligenza informativa. Nel caso concreto la sussistenza è ritenuta ragionevole, in ragione della collaborazione fra l’associazione e ambienti criminali esteri, desumibile dalla rilevante quantità di tabacchi lavorati esteri che il gruppo era in grado di procurarsi con continuità.

Il terzo motivo riguarda l’aggravante dell’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973, contestata perché non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza del ricorrente circa l’attività di traffico realizzata mediante risorse finanziarie disponibili in Stati esteri. La Corte rileva che l’aggravante si attiva perché uno degli Stati di provenienza dei tabacchi non risulta aver ratificato la convenzione internazionale in tema di assistenza giudiziaria, né stipulato altre convenzioni con l’Italia. Anche questa aggravante ha natura oggettiva, con la conseguenza che tutti gli associati, e a fortiori i vertici, rispondono degli elementi accidentali del reato a connotazione oggettiva, quanto meno in funzione dell’atteggiamento gravemente colposo connesso alla piena adesione al programma criminoso.

Il quarto motivo censura la scelta della misura di massimo rigore. La Corte richiama la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere e osserva che la dedotta disarticolazione del sodalizio è solo l’effetto dell’arresto dei capi, mentre la lamentata scarsa professionalità degli aderenti è smentita dalla ramificazione territoriale degli interessi e dall’elevata rilevanza economica degli stessi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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