Ricorso del P.G. inammissibile per difetto di interesse dopo la prescrizione (Cass. pen. Sez. V n. 37788 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell’accertamento dei fatti avverso una pronuncia assolutoria di secondo grado adottata con la formula “perché il fatto non sussiste”, qualora nelle more del giudizio di legittimità sia maturata la causa estintiva della prescrizione del reato. Il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Non determina l’operatività dell’art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili che non abbiano impugnato la sentenza d’appello, atteso il contenuto assolutorio di quest’ultima, divenuto definitivo quanto alle questioni civili. È comunque necessario che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione, rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

Il Fatto

Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto due imputati per insussistenza del fatto dal reato di omicidio preterintenzionale e ha dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di minaccia, di cui al capo B), per difetto di querela.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di L’Aquila, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di non doversi procedere per il reato di minaccia, attesa l’esistenza di una valida denuncia-querela, depositata in atti e proposta dalla parte civile. Le parti civili hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e i consequenziali provvedimenti su risarcimento dei danni e spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che, in seguito alla pronuncia della sentenza impugnata, è maturata la prescrizione del reato. Su questa base ha escluso la sussistenza di un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione di legittimità.

Il Collegio ha richiamato un proprio precedente, Sez. V n. 26147 del 07.05.2024, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero che deduca carenze nell’accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria di secondo grado resa con la formula “perché il fatto non sussiste”, quando nelle more sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione. Il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

Ha poi precisato, nello stesso precedente, che non attiva l’art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili che non abbiano impugnato la sentenza d’appello, poiché il contenuto assolutorio di quella pronuncia è divenuto definitivo quanto alle questioni civili. Ha richiamato altresì Sez. IV n. 44951 del 15.10.2021, per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto se, dopo la pronuncia impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione, rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

Un’ulteriore ragione di inammissibilità è stata ravvisata nella carenza di specificità del motivo, nel quale non è indicato se la querela presentata dalla parte civile fosse altresì allegata al fascicolo del procedimento. Il Collegio ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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