Confisca urbanistica: la società «schermo» a base familiare non è terzo di buona fede e la revoca in executivis è negata (Cass. pen. n. 33526/2025)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 33526/2025 (c.c. 11 giugno 2025, dep. ottobre 2025; R.G.N. 13980/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Giovanni Liberati

Il principio di diritto

«Non sono terzi estranei al reato, ai fini della confisca, né la persona giuridica proprietaria dell’area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, in quanto normalmente committente degli interventi realizzati e parte dei relativi atti negoziali e di ogni altra attività all’uopo posta in essere, né quella che è titolare apparente di beni, che rappresenta il mero schermo con cui il reo, effettivo proprietario, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede».

Il fatto

Una s.a.s., proprietaria di alcuni corpi di fabbrica di un imponente complesso turistico-alberghiero realizzato su un’area a vocazione agricola di circa 30.000-40.000 mq (con tanto di eliporto), chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca urbanistica disposta con la sentenza di condanna per lottizzazione abusiva, mantenuta in appello nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La società invocava la propria estraneità al giudizio di cognizione e la propria buona fede: la sua socia accomandataria e amministratrice era stata assolta per non aver commesso il fatto, e i beni erano stati acquistati nel 2003, prima — a suo dire — di ogni contestazione. La Corte d’appello di Napoli rigettava la richiesta; la società ricorreva per cassazione con quattro motivi, chiedendo in subordine la sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sollevata dalla Corte d’appello di Lecce.

La motivazione

La Terza Sezione rigetta il ricorso. Preliminarmente, la questione di costituzionalità è irrilevante: la confisca non è stata disposta in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. — disposizione a efficacia esclusivamente processuale (Sez. 3, n. 21910/2022, Licata) — ma ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sulla base dell’orientamento consolidato, anteriore al 2018, per cui la confisca dei terreni abusivamente lottizzati può essere disposta anche in presenza della prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, nei profili oggettivo e soggettivo, in un giudizio a pieno contraddittorio (Sez. U, n. 13539/2020, Perroni).

Nel merito, la lottizzazione è proseguita almeno fino al 2011, come definitivamente accertato in cognizione; e la società non può dirsi terza estranea né di buona fede: la sua socia accomandataria e amministratrice unica — divenuta tale a poco più di vent’anni, nell’ambito di una compagine interamente familiare — ha partecipato quale imputata al giudizio di cognizione, era cresciuta nel complesso alberghiero e ne aveva apprezzato nel tempo le trasformazioni; la società, costituita nel 2002 con funzione lato sensu divisoria tra i membri della famiglia, è stata il mero «schermo» attraverso cui gli autori della lottizzazione hanno continuato a utilizzare e dividere i beni (in linea con Sez. 3, n. 44346/2024, Fiore; Sez. 3, n. 42115/2019, Capital Service; Sez. 3, n. 8350/2019, Alessandrini). Il quarto motivo, sulla proporzionalità, è inammissibile per genericità: la praticabilità di misure meno restrittive era già stata esclusa e la confisca integrale è necessaria a preservare la riserva di pianificazione territoriale.

Implicazioni pratiche

La pronuncia consolida due punti utili nel contenzioso sulle confische urbanistiche: la qualificazione processuale dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sottrae le confische ante 2018 alle censure di retroattività (e rende irrilevanti, in questi casi, le pendenti questioni di costituzionalità); e il terzo che invoca la buona fede deve fare i conti con gli indici sostanziali — compagine familiare, funzione di schermo, partecipazione dell’amministratore al giudizio — che la giurisprudenza usa per negare l’estraneità al reato. Chi assiste società a base familiare coinvolte in vicende urbanistiche deve impostare la prova della buona fede su elementi concreti e autonomi rispetto alla posizione dei soci.

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