Improcedibilità per segmenti di reato continuato commessi dopo il 1° gennaio 2020 (Cass. pen. Sez. II n. 37802 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, prevista dall’art. 344-bis cod. proc. pen., si applica ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e, quanto ai reati continuati iniziati prima di tale data e proseguiti dopo, opera limitatamente ai singoli segmenti commessi successivamente, stante l’autonomia reciproca dei singoli episodi. La mancanza di una disposizione che ne fissi la decorrenza dal giorno di cessazione della consumazione, come accade per la prescrizione ai sensi dell’art. 158, primo comma, cod. pen., conferma l’adozione del criterio frazionato. Nel delitto di truffa, il requisito del danno deve avere consistenza patrimoniale concreta ed effettiva e non meramente potenziale: la sua assenza comporta al più la configurabilità del tentativo.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Forlì che aveva condannato il ricorrente, al risarcimento in favore delle parti civili, per i reati di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis cod. pen., truffa e tentata estorsione, contestati in continuazione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, deducendo, tra l’altro: l’improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di appello; la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello; l’erroneo rigetto della richiesta di abbreviato condizionato e la mancata rinnovazione istruttoria; l’insufficienza della motivazione sul concorso nello sfruttamento del lavoro; l’assenza di danno patrimoniale effettivo nel reato di truffa.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, di ordine processuale. Accertato dal controllo degli atti che la sentenza di primo grado è stata emessa il 15 aprile 2021 e depositata il 16 aprile 2021, il termine per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, n. 2) e 544, comma 1, n. 2), cod. proc. pen., scadeva il 16 maggio 2021. Il termine di durata massima del giudizio di appello, pari a tre anni ai sensi dell’art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, decorre dal novantesimo giorno successivo a tale scadenza; il giudizio doveva pertanto concludersi entro il 14 agosto 2024, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 29 novembre 2024.

Il collegio osserva che l’art. 344-bis cod. proc. pen. è applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020. Il capo 1) risulta commesso da dicembre 2018 al 2 gennaio 2020; il capo 3) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020. L’autonomia reciproca dei singoli reati continuati impone di applicare la norma, sia pure parzialmente e con riguardo al segmento interessato, anche a quelli iniziati prima del 1° gennaio 2020 ma proseguiti dopo. La mancanza di una disposizione che regoli la decorrenza dal giorno di cessazione della consumazione, come previsto per la prescrizione dall’art. 158, primo comma, cod. pen., conforta l’assunto: entrambi gli istituti regolano l’impossibilità di procedere ulteriormente nell’azione penale. L’improcedibilità dei segmenti indicati comporta l’annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili.

Il secondo motivo è infondato. La notificazione al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non è affetta da nullità assoluta ma, semmai, da nullità a regime intermedio, che il difensore presente all’udienza avrebbe dovuto eccepire: la mancata eccezione determina la sanatoria ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., secondo il principio di Sez. U n. 119 del 27.10.2004, Palumbo.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non richiama l’art. 438, comma 4, cod. proc. pen.: la richiesta di abbreviato condizionato all’acquisizione di indagini difensive è dunque esclusa nel giudizio immediato, per le esigenze di celerità del rito. La mancata rinnovazione istruttoria è conforme al principio di Sez. U n. 12602 del 2015, trattandosi di istituto eccezionale.

Il quarto motivo è infondato: le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, possono da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo Sez. U n. 41461 del 19.07.2012, Bell’Arte, e risultano in ogni caso riscontrate da molteplici elementi. Il quinto motivo è fondato: il danno da truffa deve avere consistenza concreta ed effettiva e non potenziale, secondo Sez. U n. 1 del 16.12.1998, Cellammare, con conseguente annullamento sul punto e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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