Confisca ripetibile solo dopo opposizione all’archiviazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 7225 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, il principio di tassatività deve essere bilanciato con il principio di conservazione degli atti e con il favor impugnationis. L’erronea attribuzione del nomen juris non pregiudica l’ammissibilità del mezzo di impugnazione che la parte abbia effettivamente inteso esperire, purché l’atto contenga gli elementi sostanziali dell’impugnazione stessa. Al giudice è consentito riqualificare il gravame, privilegiando la volontà della parte di attivare il rimedio predisposto dall’ordinamento, ma non sostituire un mezzo di impugnazione voluto e denominato con uno diverso. In sede esecutiva, la preclusione derivante dal giudicato non opera quando siano dedotti elementi nuovi, sopravvenuti, preesistenti o coevi che non siano stati oggetto di alcuna valutazione, neppure implicita, nella precedente decisione.
Il Fatto
Con ordinanza del 28 gennaio 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta del Sostituto Procuratore generale volta ad ottenere il sequestro preventivo e la confisca di terreni e di beni nella disponibilità del proposto, fino alla concorrenza di una somma pari al prezzo di acquisto di un veicolo. Il rigetto si fondava sull’erroneo presupposto della mancanza, agli atti, degli accertamenti relativi ai redditi del nucleo familiare nel periodo di acquisizione dei beni.
Con nota del 6 febbraio 2025 il Sostituto Procuratore generale contestava l’ordinanza, rappresentando che gli accertamenti erano stati effettivamente svolti e allegati alla richiesta originaria. La Corte d’appello dichiarava però inammissibile l’istanza, ritenendola una mera reiterazione di una richiesta già valutata con provvedimento decisorio, senza considerare la natura di opposizione della nota.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’erronea qualificazione dell’atto di impugnazione non può pregiudicarne l’ammissibilità quando la parte abbia manifestato la volontà di censurare la decisione. Il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, valorizzando la volontà della parte, sempre che l’atto sia tempestivo e la decisione sia oggettivamente impugnabile.
Nel caso di specie, la motivazione stessa del provvedimento impugnato dimostrava che la nota del 6 febbraio 2025 non costituiva una semplice riproposizione dell’istanza originaria. Il rigetto era stato fondato su un presupposto erroneo, e la nota era finalizzata proprio a segnalarlo, corredata dall’analitica indicazione delle indagini patrimoniali già trasmesse. Secondo la Corte, l’atto presentava tutti i requisiti propri di un’opposizione tempestiva avverso il provvedimento di rigetto.
In ogni caso, anche escludendo tale qualificazione, la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità senza previamente valutare gli elementi di novità dedotti. La preclusione derivante dal cosiddetto giudicato esecutivo non opera quando siano prospettati elementi preesistenti o coevi che non siano stati oggetto di alcuna valutazione, neppure implicita, nella precedente decisione, come richiamato da precedenti conformi della stessa Sezione.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.