Obbligo di motivazione rafforzata per condanna in contrasto con assoluzione dei coimputati (Cass. pen. Sez. IV n. 37791 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il giudice che condanni un imputato per un fatto già accertato come non sussistente con sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati è tenuto, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., a un onere motivazionale rafforzato. L’acquisizione della sentenza definitiva non impone alcun automatismo recettivo, poiché il giudice conserva piena autonomia valutativa, ma gli impone di confrontarsi in concreto con il percorso argomentativo della pronuncia assolutoria. La motivazione è viziata quando si limiti a esaltare la tenuta logica della decisione di primo grado senza dare conto delle ragioni che hanno condotto all’assoluzione con la più ampia formula. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la qualifica di organizzatore presuppone spazi di autonomia decisionale rispetto al capo del sodalizio, che non sono ravvisabili quando il compito di coordinamento si svolga in posizione subalterna e sotto il controllo di altri associati.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 luglio 2023, ha ritenuto accertata l’esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico operante nella zona di via dell’Archeologia e ha condannato quattro imputati per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per numerosi delitti di spaccio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 settembre 2024, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con prevalenza a due soli imputati, rideterminandone la pena, e ha confermato la decisione nei confronti degli altri due.

Avverso la sentenza di appello tutti i condannati hanno proposto ricorso per cassazione. Per due di essi rileva, in particolare, l’avvenuto accertamento in via definitiva della insussistenza del fatto contestato a titolo di reato-fine nei confronti di coimputati giudicati con rito abbreviato e assolti. Per un altro ricorrente è contestata l’attribuzione del ruolo di organizzatore del sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il ricorso del primo imputato, dichiarandolo manifestamente infondato. Richiamata la regola della c.d. doppia conforme, secondo cui le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente come unico corpo decisionale, i giudici di legittimità ribadiscono che il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica della coerenza argomentativa, restando preclusa ogni rivalutazione del merito. La messa a disposizione del sodalizio di un locale per la custodia dello stupefacente, con funzione agevolatrice della continuità dello smercio, è stata ritenuta condotta funzionale alla partecipazione, non essendo richiesto alcun atto di investitura formale né un lungo periodo di osservazione.

Passando al ricorrente cui è contestato il ruolo di organizzatore, la Corte accoglie il motivo. Il diritto vivente richiede, per tale qualifica, il potere di determinare in autonomia rispetto al capo del gruppo le cessioni, la gestione dei pagamenti e delle controversie. La motivazione della Corte territoriale, tuttavia, evidenzia in più passaggi una posizione subalterna del ricorrente rispetto ad altri associati, senza chiarire quali fossero i suoi spazi di autonomia. Da qui l’annullamento con rinvio.

È poi esaminato il ricorso del terzo imputato. Il motivo sulla ritenuta inutilizzabilità delle prove, per mancata richiesta della parte pubblica a seguito del mutamento della composizione del collegio, è dichiarato manifestamente infondato, alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 41736 del 10/10/2019: i provvedimenti non revocati conservano efficacia e la rinnovazione non deve essere disposta d’ufficio.

Assume invece valenza assorbente il vizio di motivazione sul contrasto con il giudicato assolutorio dei coimputati. La Corte ribadisce che l’acquisizione ex art. 238 bis cod. proc. pen. di una sentenza irrevocabile non comporta automatismi recettivi, ma l’acquisizione di un provvedimento che nega la materialità del fatto imponeva un più qualificato sforzo argomentativo. La sentenza impugnata si è limitata a esaltare la logica della decisione di primo grado, senza confrontarsi con le ragioni dell’assoluzione. Analogo vizio è ravvisato, con le medesime ragioni, nel ricorso del quarto imputato, la cui posizione è desunta in via circolare da un reato-fine accertato come non sussistente a carico dei coimputati.

La sentenza è quindi annullata nei confronti dei tre ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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